Segnaliamo la sentenza della Corte Costituzionale del 23 aprile 2024, n. 70, di particolare rilievo per quanto riguarda il tema del demanio marittimo e degli indennizzi. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili. La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione aveva censurato tale disposizione ritenendo che la commisurazione dell’indennizzo ai valori di mercato anziché ai più bassi valori tabellari fosse lesiva del principio di affidamento legittimo tutelato dagli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Le osservazioni della Corte Costituzionale
Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di attribuire, per le ipotesi più gravi di occupazione illegittima, efficacia retroattiva a una norma innovativa, che peraltro non può ritenersi assolutamente inaspettata, operi un razionale contemperamento tra ragioni antagoniste.
Secondo la Corte Costituzionale, l’affidamento riposto dagli autori di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina concernente i conseguenti indennizzi è stato considerato recessivo rispetto a differenti esigenze, pure costituzionalmente tutelate, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali e, prima ancora, la più adeguata difesa di questi ultimi, “in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino”.
Il sistema di computo
Per la Corte, l’intervento del legislatore è volto anche ad eliminare inique sperequazioni, dal momento che, in precedenza, gli indennizzi richiesti agli autori di occupazioni aggravate dalle trasformazioni irreversibili oggi interessate dalla modifica del sistema di computo erano i medesimi previsti per condotte più lievi, vale a dire per mere occupazioni senza realizzazione di opere inamovibili.
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