Il componente di un organo collegiale può ricorrere al giudice contro una delibera adottata dall’organo di cui fa parte, ma è necessario che manifesti esplicitamente nel corso della seduta il proprio dissenso e questo dissenso deve essere messo a verbale. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, decisione 4238/2010. Il caso riguardava l’assemblea di un ambito territoriale ottimale che aveva approvato la quantificazione di un «ristoro ambientale» a carico dei comuni che facevano parte dell’Ato. Il rappresentante di un comune, che era intervenuto in assemblea e aveva votato favorevolmente, si è accorto di alcuni errori e illegittimità nella quantificazione dell’importo del «ristoro» e ha proposto ricorso al Tar, che ha annullato la delibera. In appello il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti principi: 1) il componente di un organo collegiale, presente alla seduta, può ricorrere al Tar contro una delibera che viola le posizioni giuridiche della collettività che rappresenta; 2) lo stesso componente deve esprimere chiaramente il suo dissenso in seno all’assemblea e deve avere chiesto e ottenuto l’inserimento di questo dissenso nel verbale; 3) in caso contrario, il componente non è legittimato a impugnare. La sentenza appare corretta. Si potrebbe obiettare che se il componente è presente alla seduta, ma non interviene nella discussione e si astiene dalla votazione, egli non approva, e potrebbe quindi legittimamente impugnare la delibera. Ma l’obiezione non convince. Infatti, la partecipazione attiva alla seduta comporta che la delibera sia imputabile anche al componente dell’organo collegiale, presente e non dissenziente, e tale comportamento determina l’acquiescenza al provvedimento. Per poter impugnare la delibera è necessario che il dissenso sia esplicitato e messo a verbale.
Delibera impugnabile solo da chi vota contro
Consiglio di Stato. Organi collegiali
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