È stato approvato il decreto legge “norme in materia di sicurezza urbana nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano” teso a rafforzare il ruolo dei Comuni in materia, come si deduce dal titolo del decreto in questione, di sicurezza.
Con l’entrata in vigore di questo decreto, la sicurezza assurge a nozione di bene pubblico e, dunque, in quanto tale può formare oggetto di diritti. Scopo è dare risposte concrete alle problematiche connesse al degrado, alla diffusa insicurezza percepita, alla marginalità sociale e aree a rischio.
Le novità riguardano, ricorrendo al gergo giornalistico, il tema dell’immigrazione e quello della sicurezza urbana.
Il decreto si articola in capi e si compone di diciotto articoli. Entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale ( art. 18).
La realizzazione delle novità introdotte, che non sono poche e sulle quali si ripongono notevoli aspettative, “non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato” ed è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse, siano queste umane finanziarie e strumentali disponibili (art. 17). Ciò detto, le Istituzioni coinvolte (Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano ed Enti locali) possono concludere specifici accordi “diretti anche a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale degli operatovi della polizia locale” (art. 2, c. 2), nonché adottare “misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa di tipo predatorio” (art. 2, c. 3).
Il primo capo – organizzato in due sezioni – la Sezione I “Sicurezza integrata” e “Sicurezza urbana” – disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra le Istituzioni coinvolte per la sicurezza integrata “ai fini del benessere delle comunità di riferimento e dell’accrescimento del capitale sociale” (art. 1). Gli accordi per l’attuazione della sicurezza integrata sono proposte dal Ministero dell’interno, in sede di Conferenza Unificata e hanno lo scopo di coordinare le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti “anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale” (art. 2). L’esito degli interventi realizzati è rimesso a appositi strumenti di modalità e monitoraggio (art. 2, c. 5). Con il decreto legge in commento la nozione di sicurezza urbana assurge a “bene pubblico” e come tale oggetto di misure di tutela e sanzioni (art. 3).
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