Decreto Milleproroghe 2016, pubblicato in G.U.

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31 Dicembre 2015
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri 30 dicembre, il decreto-legge n. 210, che come è consuetudine chiameremo “decreto milleproroghe 2016”.

IN ANTEPRIMA il testo!!!


dalla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

E m a n a
il seguente decreto-legge:

 

Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

c) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: ” 31 dicembre 2015″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

3. All’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “verificatesi nell’anno 2013”, sono inserite le seguenti: “e nell’anno 2014” e le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

b) al comma 4, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

4. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

5. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

6. All’ articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

7. All’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

8. All’articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “Fino all’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’anno 2016”.

9. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

10. All’articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 e 2015”.

 

Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. All’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2016”.

2. All’articolo 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: “1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L’individuazione delle concrete modalita’ attuative della sperimentazione e’ demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.”.

 

Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico

1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalleseguenti: “31 dicembre 2016”.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopoil comma 3-bis e’ inserito il seguente: “3-ter. Per esigenze disicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e’prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre2017. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idricoprovvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,per quantita’ massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia econ l’assegnazione diretta di una valorizzazione annua del serviziostesso pari a 170.000 €/MW.”;

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesimeutenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1°gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative aglioneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare lastruttura degressiva della tariffa di rete per i servizi ditrasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonche’applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegnodelle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistemaelettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012.”.

 

Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa

1. E’ prorogata, per l’anno 2016, l’applicazione delle disposizionidi cui all’articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo2005, n. 26.

2. L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alledisposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzioneincendi previste dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, e’ completato entro sei mesi dalla data diadozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltreil 31 dicembre 2016.

3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,n. 35, le parole: “31 dicembre 2015″ sono sostituite dalle seguenti:”31 dicembre 2016”.

4. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre2016.

5. All’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: ” 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti:”31 dicembre 2016″.

6. All’articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, leparole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

 

Art. 5
Proroga di termini in materia di distretti turistici

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalleseguenti: “entro il 30 giugno 2016”.

 

Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio2015, n. 71, le parole: “sono rinnovati entro 8 mesi”, sonosostituite dalle seguenti: “sono rinnovati entro 18 mesi”.

2. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1°gennaio 2016”, sonosostituite dalle seguenti: “Entro il 1°gennaio 2017”.

3. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ilcomma 16, e’ sostituito dal seguente:

“16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenzaambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata invigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,nonche’ le tariffe delle prestazioni relative all’assistenzaprotesica di cui all’articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30settembre 2016, per la valutazione della congruita’ delle risorse acarico del Servizio sanitario nazionale, quali principi dicoordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime dellestrutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15,valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministroprevisto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alladata del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita’ dellerisorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi dicoordinamento della finanza pubblica”.

4. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, quinto periodo, dopo le parole: “Per l’anno 2014”, sono inseritele seguenti: “e per l’anno 2015”.

 

Art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,n. 11, le parole: “31 dicembre 2015″ sono sostituite dalle seguenti:”31 luglio 2016”.

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituitedalle seguenti: “31 luglio 2016”.

3. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalleseguenti: “31 luglio 2016”.

4. Il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificatodall’articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11,e’ prorogato al 31 luglio 2016.

5. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, leparole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre 2016”.

6. All’articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalleseguenti: “31 luglio 2016”.

7. All’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: “dal 1° gennaio 2016″ sono sostituite dalle seguenti:” dal 1° gennaio 2017″.

8. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalleseguenti: “31 dicembre 2016”. Restano fermi i termini diconservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio2015, n. 112, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle moredella stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo2016-2020 e sino all’efficacia degli stessi, il contratto diprogramma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,e’ prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia’ previste, per ilperiodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque nonoltre il 31 dicembre 2016 con l’aggiornamento delle relativeTabelle.”.

10. All’articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio2015, n. 107, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30aprile 2016”.

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termineprevisto ai sensi del predetto articolo per l’aggiudicazioneprovvisoria dei lavori e’ prorogato al 29 febbraio 2016.

 

Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare

1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sonosostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”;

b) al comma 9-bis, le parole: ” stabilito al 31 dicembre 2015″ ele parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “sino al 31 dicembre 2016”.

2. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e’prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione peri quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensidei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titoloall’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche lecondizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e’prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione peri quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decretoovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta delpresente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titoloall’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche lecondizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta dideroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicatinell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.

3. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.

 

Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. All’articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «finoal 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossioneriferite all’annualita’ 2015 e alle precedenti,».

 

Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30giugno 2016”.

2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,le parole: “31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre 2016”.

3. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,come modificato dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, le parole: “negli anni 2013, 2014 e 2015” sonosostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”.

4. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre2007, n. 164, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituitedalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”.

5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalleseguenti: “Sino al 31 dicembre 2016”.

6. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, leparole: “e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 2015 e 2016”.

7. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre2012, n. 178, dopo le parole: “di previsione 2013, 2014 e 2015,” sonoaggiunte le seguenti: “e per l’anno 2016 con riferimento all’Entestrumentale alla Croce Rossa Italiana,”.

8. All’articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituitedalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

 

Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

2. All’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, esuccessive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”.

3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre 2016”.

 

Art. 12
Credito d’imposta per promuovere la tracciabilita’ delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione dellarete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese ilcredito d’imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e’obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese,e’ prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d’imposta previsto almedesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico deglioperatori della rete, distributori ed edicolanti, e’ conseguentementericonosciuto per l’anno 2016, a valere sulle risorse stanziate pertale finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dall’articolo 1,comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e’ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.

 

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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