Decreto del fare: la p.a. pagherà per i suoi ritardi

Previsto un avvio sperimentale limitato alle pratiche legate all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa

23 Agosto 2013
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Ieri 22 agosto è cominciato l’indennizzo automatico per i ritardi contratti dalla pubblica amministrazione, anche se sarà valido solamente per le imprese. Questo è quanto decreta il comma 10 dell’articolo 28 del decreto del fare (d.l. 69/2013 conv. in legge 98/2013), che circoscrive nettamente il principio dello stesso articolo, secondo cui il diritto all’indennizzo è generalizzato: il comma 10 prevede infatti un avvio sperimentale limitato alle pratiche legate “all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa” e il comma 12 fissa in 18 mesi la durata del test.
L’applicabilità della norma parte con la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ossia l’altro ieri 21 agosto, ma concerne i procedimenti cominciati dopo a questa data. Se ne evince che potranno godere del diritto all’indennizzo in caso di ritardo solo le istanze presentate da oggi. Anche la guida messa online sul sito del Ministero della pubblica amministrazione ha confermato questa interpretazione.
Successivamente alla sperimentazione, sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio, sentite regioni e comuni, che determinerà se confermare l’indennizzo, se rimodularlo e se estenderlo agli altri procedimenti. Quindi il Governo è consapevole di quanto la partita sia delicata: riconoscere un rimborso di 30 euro per ogni giorno di ritardo significa rischiare o un’emorragia di denaro pubblico (anche se la legge pone un limite di 2mila euro a procedimento) o forzare il lavoro degli uffici pubblici, con possibili errori nei procedimenti.
Bisogna poi ricordare che la norma è indeterminata: per esempio, quando menziona procedimenti riguardanti l’esercizio dell’attività d’impresa, potrebbe riferirsi anche all’immatricolazione di un veicolo aziendale, mentre la stessa operazione, se richiesta da un cittadino, non sarebbe coperta da indennizzo. Probabilmente serviranno molti chiarimenti attuativi.
In ogni caso, l’indennizzo andrà richiesto entro 20 giorni dal termine che l’ufficio avrebbe dovuto rispettare. È necessario rivolgersi al responsabile nominato dall’amministrazione, che dovrà terminare il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto o liquidare l’indennizzo. Se neanche il responsabile provvedesse, ci si può rivolgere al TAR (il contributo unificato è dimezzato). In caso di condanna, i dipendenti possono essere puniti disciplinarmente e chiamati a rimborsare il danno erariale.

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