Decreto attuativo APE volontario: il Consiglio di Stato rende il suo parere

Parere del Consiglio di Stato (comm. spec.) 21 luglio 2017, n. 1710

24 Luglio 2017
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Il Consiglio di Stato (comm. spec. 21 luglio 2017, n. 1710) ha reso parere favorevole con osservazioni allo schema recante regolamento di attuazione dell’art. 1, commi da 166 a 178, legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1 maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. “APE volontario”). Il presente parere si colloca nella scia di quelli, resi nel mese di aprile, in materia di APE sociale (affare 748/2017) e in materia di accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci (affare 758/2017).

APE volontario: il parere favorevole del Consiglio di Stato

Come recita il comunicato pubblicato sul portale della Giustizia Amministrativa “Lo schema di regolamento è stato esaminato in meno di un mese, con tempi più rapidi di quelli previsti. Il Consiglio di Stato apprezza, innanzitutto, lo spirito dell’intervento normativo, il quale si inserisce in un più vasto programma volto a risolvere le criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, all’indomani del decreto legge n. 201 del 2011 (cd. “Riforma Fornero”), che ha profondamente inciso sul sistema previdenziale italiano. L’APE volontario rappresenta un’ulteriore risposta (dopo l’APE sociale e l’APE per i lavoratori precoci) alle suddette criticità, a beneficio dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 167 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (età minima di 63 anni, almeno 20 anni di contributi e non più di 3 anni e 7 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione). Tali soggetti – nel rispetto dei vincoli economici e di finanza pubblica e coerentemente con l’assetto delineato dalla riforma pensionistica  – possono ottenere un prestito corrisposto in quote mensili per dodici mensilità e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, assistita, in ultima istanza, dalla garanzia dello Stato”.

Le considerazioni del Consiglio di Stato

Al fine di raggiungere in maniera più rapida tale obiettivo, il parere del Consiglio di Stato prova a rappresentare al Governo una serie di osservazioni, volte prevalentemente a rafforzare la tutela degli aventi diritto e a non delimitarne troppo l’ambito. Tra l’altro, si suggerisce di considerare l’opportunità (e talora la necessità):
– di prevedere, a domanda dell’interessato, l’efficacia retroattiva della norma, in modo da sterilizzare il ritardo nell’emanazione del regolamento e far beneficiare degli effetti della misura fin dalla data del 1° maggio 2017, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell’anticipazione pensionistica. Ciò potrebbe avvenire in favore di quei soggetti che versino in situazioni particolarmente disagevoli, anche a causa della perdita dell’attività lavorativa, e che tuttavia non si trovino nelle condizioni di potere beneficiare, in vista della maggiore flessibilità in uscita, degli strumenti dell’APE sociale o di quella per i lavoratori precoci;
di una sollecita conclusione degli Accordi Quadro, i quali di fatto condizionano la pratica operabilità dell’istituto sia nel momento (genetico) della stipulazione dei contratti di finanziamento e di assicurazione ai fini del perfezionamento della fattispecie di APE, sia in quello (diacronico) dell’esecuzione del rapporto;
di integrare gli indicatori per il monitoraggio sul funzionamento dell’intervento, soprattutto con quelle informazioni che attengono agli aspetti non disciplinati né dalla legge né dal decreto attuativo, bensì dagli accordi quadro (le condizioni generali e particolari del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, l’informativa precontrattuale e contrattuale), e che concernono il punto centrale della riforma.

>> CONSULTA IL PARERE INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO 21 LUGLIO 2017, n. 1710.

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