Dirsi addio diventa più facile e veloce. Entra in vigore domani la legge 55/2015 che accorcia il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio: dodici mesi se la divisione è giudiziale, sei quando i coniugi trovano un accordo. In entrambi i casi molto meno dei tre anni previsti fino ad oggi. Il termine breve (sei mesi) riguarda anche i giudizi partiti come contenziosi ma che poi si sono trasformati in congiunti.
Il taglio del “periodo di riflessione” prescinde dalla presenza dei figli e scatta anche se, al momento della presentazione della domanda di divorzio, la causa di separazione giudiziale è ancora in corso. Si applica cioè anche ai procedimenti pendenti.
La nuova legge non elimina quindi la fase di separazione, attraverso la quale bisogna sempre passare prima di poter sciogliere in via definitiva il matrimonio, ma la abbrevia drasticamente. Durante l’esame parlamentare, le Camere avevano preso in considerazione anche l’ipotesi del divorzio diretto che, però, è stata accantonata. Saltare il periodo di separazione resta quindi possibile solo in pochi e limitati casi, come ad esempio il cambiamento di sesso o le condanne di estrema gravità.
A non cambiare è anche la data da cui calcolare la decorrenza dei tempi di separazione che resta quella di presentazione dei coniugi di fronte al giudice per l’udienza presidenziale.
Comunione dei beni
La legge sul divorzio breve ha anticipato anche lo scioglimento della comunione dei beni (per chi l’ha scelta): da domani non avverrà più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale ma scatterà dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (nella giudiziale) o dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione (nella consensuale).
L’alternativa ai tribunali
Per chi intende mettere la parola fine al proprio matrimonio, il tribunale non è l’unica possibilità. Nell’autunno 2014, il Dl 132 ha introdotto altri due percorsi che permettono di separarsi, divorziare e modificare gli accordi già presi al di fuori delle aule giudiziari: la negoziazione assistita e l’iter semplificato davanti all’ufficiale dello stato civile. Si tratta però di opzioni praticabili se c’è l’accordo fra i coniugi e costituiscono quindi un’alternativa solo alla via consensuale. La scelta dipende da diversi fattori, sia normativi che economici.
Nel caso in cui marito e moglie non riescano a trovare un’intesa, l’unica via percorribile resta invece quella giudiziale.
L’intesa di fronte al sindaco
L’iter semplificato di fronte al sindaco (o ad un suo delegato) non può essere seguito in presenza di figli minori o che necessitano tutela (portatori di handicap, incapaci o economicamente non autosufficienti) nati dalla coppia protagonista della divisione. La circolare del ministero dell’Interno del 6 aprile scorso ha chiarito che non sono invece di ostacolo i figli avuti da altre relazioni. L’intesa davanti al sindaco è esclusa anche in caso di trasferimenti patrimoniali ma può includere gli assegni mensili. Il vantaggio di quest’opzione sta soprattutto nella riduzione dei costi, visto che l’assistenza degli avvocati è facoltativa e i coniugi vi possono rinunciare.
La negoziazione assistita
La strada della negoziazione assistita è sempre utilizzabile e può quindi sostituire a tutti gli effetti i procedimenti di separazione e di divorzio consensuale. Sono necessari gli avvocati (uno per parte) ma ha il pregio della velocità, visto che l’intesa raggiunta con l’assistenza dei legali, dopo essere stata trasmessa al Pm (che, se non ci sono figli si limita a un controllo formale, mentre se i figli ci sono valuta la rispondenza dell’accordo ai loro interessi) viene inviata all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni.
L’obiettivo di questi nuovi strumenti è alleggerire il lavoro dei tribunali che, per quanto riguarda le procedure consensuali, potrebbe ridursi fino a diventare residuale. Un lieve calo è già ravvisabile nei dati 2014.
Dall’altra parte, nonostante i numeri siano ancora modesti, nei primi mesi di quest’anno c’è stato un netto aumento delle procedure extragiudiziali (si vedano i dati riportati nella pagina a fianco).
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