Debiti Pa, resta il nodo del Patto

Ritardi. Liberalizzazioni e semplificazioni migliorano la «bancabilità» delle somme ma non i vincoli dei Comuni

Il Sole 24 Ore
21 Maggio 2012
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La pubblica amministrazione ha sempre l’obbligo di pagare i propri debiti, anche in presenza di somme iscritte a ruolo scadute di importo minore rispetto al credito.
L’articolo 1, comma 4-bis del decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/12) stabilisce infatti che, in presenza della segnalazione di debiti fiscali di cui all’articolo 48-bis Dpr 602/73, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Il mancato pagamento di questa eccedenza costituisce violazione dei doveri di ufficio. Se, da un lato, l’intento del legislatore è quello di accelerare i tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, dall’altro occorre però osservare che la modifica introdotta non innova molto il quadro ordinamentale precedente.
Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 del decreto dell’Economia 40/08, con le modalità di attuazione dell’articolo 48-bis, il soggetto pubblico era già tenuto a non procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato da Equitalia per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione.
In altre parole, la stazione appaltante era tenuta a trattenere le sole somme per le quali il fornitore fosse risultato inadempiente, non anche invece gli importi maturati per i quali non fosse in corso alcun procedimento di recupero coattivo.
In attesa dell’emanazione dei decreti che dovrebbero alleviare il nodo dei ritardati pagamenti della Pa – e che dovrebbero essere firmati in questi giorni, una volta risolto il nodo delle garanzie – attraverso la compensazione dei crediti o la certificazione va ricordato un altro intervento normativo sul fronte dello smobilizzo dei crediti verso la Pa: l’articolo 12 comma 11-quater della legge 4/12, in materia di cessione pro soluto.
Secondo le nuove disposizioni, la cessione dei crediti verso gli enti pubblici a banche o intermediari finanziari può avvenire anche pro solvendo, cioè con il mantenimento in capo al cedente della garanzia del buon fine del pagamento. La forma della cessione e le modalità della sua notificazione sono disciplinate, in forma semplificata, anche telematica, dal decreto di cui all’articolo 13 comma 2 della legge di stabilità 2012.
Al fine di accelerare il pagamento di debiti commerciali, le pubbliche amministrazioni possono poi utilizzare l’istituto della compensazione e cedere i propri crediti in pagamento. Il comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto liberalizzazioni stabilisce infatti che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria.
Le novità introdotte con i due decreti (liberalizzazioni e sulle semplificazioni fiscali), se da un lato elevano il grado di bancabilità e le possibilità di smobilizzo dei crediti pubblici, dall’altro nulla innovano in tema di alleggerimento dei vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali.
Le regole di determinazione dei saldi finanziari rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, basate sul criterio di competenza mista, indicano infatti, quale voce da conteggiare con segno negativo, l’ammontare dei flussi finanziari in uscita (pagamenti) in conto capitale, per i quali occorrerebbe procedere alla individuazione di soluzioni normative che ne consentissero il reale smaltimento.

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