La funzione di polizia locale è un’attività fondamentale già riconosciuta ai comuni dalla legge quadro sull’ordinamento dei vigili urbani. Pertanto gli enti locali possono adottare celermente nuovi regolamenti di polizia urbana riepilogativi di tutte le disposizioni necessarie a garantire una ordinata convivenza, nel pieno rispetto della sentenza della Consulta n. 115 del 4 aprile scorso. Lo ha messo nero su bianco il comune di Arzignano (in provincia di Vicenza) con l’approvazione di un innovativo regolamento che raggruppa tutte le disposizioni più importanti emanate dal sindaco adeguando così gli strumenti normativi anche alle recenti indicazioni dell’Anci del 13 aprile 2011. Il dl 92/2008, convertito nella legge 125/2008, ha attribuito al sindaco un ampio potere di intervento meglio specificato dal dm 5 agosto 2008 che tra l’altro ha definito il concetto di sicurezza urbana ovvero «bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale». La sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011 ha però ridimensionato la capacità di intervento dei primi cittadini nella delicata materia limitandola ai provvedimenti contingibili e urgenti da adottare nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. In pratica ora sono senza copertura normativa la maggior parte delle ordinanze non supportate da urgenza e particolari motivazioni locali. Per tentare di adeguare l’azione amministrativa degli enti locali anche l’Anci ha diramato proprie indicazioni il 13 aprile scorso evidenziando tra l’alto l’opportunità di ricercare nei regolamenti comunali le necessarie coperture normative. Il comune di Arzignano ha fatto di meglio effettuando un veloce censimento delle disposizioni in vigore e raggruppando tutto quello di interesse in un moderno regolamento di polizia urbana. «Il fondamento giuridico di questa operazione», ha spiegato a ItaliaOggi l’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia, «lo abbiamo rinvenuto nell’art. 1 della legge 65/1986 laddove specifica che i comuni svolgono le funzioni di polizia locale». Ai sensi dell’art. 7 del Tuel, «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. In pratica senza scomodare riforme normative abbiamo adottato un moderno regolamento di polizia urbana rinviando ad una successiva delibera di giunta la determinazione puntuale delle misure sanzionatorie».
Il modello
Così la bozza di provvedimento
Art.1- Finalità Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto dell’ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
Art. 2 – Funzioni di polizia urbana Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie dell’Autorità dello stato ai sensi del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e del dlgs n. 112/98.
Art. 3 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie Le sanzioni amministrative pecuniarie previste a titolo edittale dal presente regolamento, dovranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con specifica deliberazione della giunta comunale.
Art. 4 – Disciplina dell’accattonaggio Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla polizia locale e dalle altre forze di polizia dello stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all’assessorato ai servizi sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali. L’accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell’art. 671 del codice penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.
Art. 5 – Mestieri girovaghi Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell’autorizzazione comunale. Art. 6 – Divieto del mestiere girovago del c.d. lavavetri È vietato su tutto il territorio comunale l’esercizio del mestiere girovago di «lavavetri» sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli e intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l’incolumità personale propria e altrui. Art. 7 – Accompagnatore dei carrelli della spesa È vietato su tutto il territorio comunale l’esercizio del mestiere girovago di «accompagnatore di carrelli della spesa» esclusivamente quando i soggetti nell’esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.
Art. 8 – Domanda e offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico È vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare la sicurezza stradale, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l’art. 726 c.p.
Art. 9 – Pubblica quiete, tranquillità delle persone Il comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. È particolarmente tutelata la fascia oraria: – giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,00; – giorni festivi:dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00
Art. 10 – Rumori provocati da mestieri e attività Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall’amministrazione comunale, anche con riferimento agli orari, l’esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l’uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale: – nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00; – nei giorni di sabato: dalle ore 07,30 alle ore 12,30: – nei giorni festivi: non consentiti.
Art. 11 – Divieto del «writing» e della «spray art» Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall’art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
Art. 12 – Volantinaggio in cassette postali È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione. Art. 13 – Operazioni di spurgo pozzi neri Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
Art. 14 – Sgombero neve I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale a eliminare il pericolo.
Art. 15 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.
Art. 16 – Sanzioni amministrative La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi dell’art. 7-bis del dlgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da euro 25,00 a euro 500,00). La procedura per l’applicazione delle medesime è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
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