Dalla legge regionale il divieto di cumulo

Tar Sicilia. Doppie cariche e indennità

Il Sole 24 Ore
26 Luglio 2010
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E’ legittimo il provvedimento di un comune siciliano che ha chiesto a un ex assessore (anche vicesindaco) la restituzione delle indennità indebitamente percepite per tali cariche, perché nello stesso periodo aveva ricoperto anche la carica di deputato della regione. Il Tar Sicilia (sezione III, Palermo, decisione 7229/2010) ha stabilito alcuni importanti principi sul divieto di cumulo tra le indennità di carica di amministratore locale e di deputato regionale. Il caso riguardava l’assessore alla famiglia che tra settembre 2004 e ottobre 2005 era anche deputato regionale, e aveva percepito tutte le indennità relative a queste cariche. L’interessato ha impugnato il provvedimento, sostenendo che il divieto di cumulo non era operante, perché la legge 816/85 era stata abrogata dall’articolo 274 del Tuel. La tesi è stata respinta dal Tar: è vero che l’articolo 14 della legge 816/85 è stato abrogato, ma la regione siciliana ha potestà esclusiva nella materia degli enti locali, e il Tuel, se non espressamente richiamato, non trova applicazione in questa regione. Determinante è quindi la legge siciliana 31/86 che stabilisce che le disposizioni della legge 816/85 si applicano nel territorio della regione. Da ciò consegue che il provvedimento del comune è legittimo, e che il ricorrente deve restituire le somme indebitamente percepite. La sentenza ha vagliato con rigore l’ ipotesi (non comune) dell’ abrogazione di una legge statale a opera di altra legge statale, e della sua “reviviscenza” a opera di una legge di una regione a statuto speciale.

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