Tutte le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dai loro fornitori né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. Sono gli obblighi di fatturazione elettronica, individuati con l’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. La norma disponeva l’adozione di due decreti ministeriali che disciplinassero nel concreto le modalità operative e le tempistiche di avvio del processo di fatturazione elettronica. Solo lo scorso 22 maggio 2013, con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sono finalmente state adottate le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura elettronica. La tempistica di decorrenza dell’obbligo è fissata in 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat, ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà determinata con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata. Il decreto permette quindi l’avvio a regime degli obblighi dettati
Il campo di applicazione
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’apposito elenco pubblicato dall’Istat. L’elenco è abbastanza corposo, ricomprendendo non solo amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e agenzie fiscali, ma anche enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro.
Tra i primi destinatari dell’obbligo, e quindi tenuti a ricevere fatture elettroniche entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, vi sono gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale tra cui non solo Inpdap, Inail e Inps ma anche le casse dei professionisti. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’obbligo sarà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche come indicate nell’elenco Istat. In ogni caso, a decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Sistema di interscambio (Sdi) viene comunque reso disponibile alle amministrazioni che, volontariamente o sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.
Il contenuto
La trasmissione (anche per il tramite di intermediari) delle fatture in formato xml avverrà attraverso il sistema di interscambio Sdi, gestito dall’agenzia delle Entrate, che ha individuato in Sogei spa il soggetto tecnologico deputato alla sua realizzazione. Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, sulla fattura trasmessa attraverso lo Sdi dovranno comparire le indicazioni sul soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione, nonché sull’amministrazione destinataria, identificata con un apposito codice.
Per facilitare le piccole e medie imprese abilitate al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), è stata riconosciuta loro la possibilità di utilizzare i servizi informatici di generazione, trasmissione e conservazione messi a disposizione gratuitamente dal portale www.acquistinrete.pa.it.
La facilitazione risiede nel processo di creazione ed invio delle fatture in formato standard al sistema di interscambio.
Dopo avere aderito al servizio, i fornitori piccole e medie imprese potranno generare una fattura attraverso l’inserimento manuale dei relativi dati tramite un’interfaccia web ovvero, in via alternativa, utilizzando un servizio di upload di file in uno o più formati definiti secondo tracciati record prefissati.
I dati inseriti vengono elaborati sino alla generazione della fattura nel formato richiesto. Il fornitore dovrà firmare digitalmente la fattura e autorizzarne l’invio al sistema di interscambio, che provvede altresì agli adempimenti relativi alla conservazione delle fatture.
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