Da Torino a Enna assunzioni bloccate in 18 capoluoghi

Enti locali – I limiti al reclutamento

Il Sole 24 Ore
20 Giugno 2011
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A Palermo e Agrigento poteva sembrare scontato; ma il blocco totale ad assunzioni e collaborazioni che si profila in Comuni come Trieste, Asti, Padova e Firenze, oltre a Napoli e Perugia ha aspetti sorprendenti, anche per i diretti interessati. Tanto più che a prevederlo non è una nuova norma emersa nel cantiere della Finanziaria. La bomba è nascosta nella manovra estiva 2010, quella che ha introdotto il blocco ai nuovi contratti negli enti locali in cui il personale assorbe più del 40% delle spese correnti: a innescarla, però, è stata la Corte dei conti, che mettendo fine a un lungo dibattito interpretativo ha indicato un criterio ultra-rigido nel calcolo del parametro del 40%. Ci ha pensato la Sezione Autonomie della magistratura contabile, quella che interviene quando le sezioni regionali offrono interpretazioni diverse delle stesse regole: i calcoli per verificare il rispetto del limite, ha spiegato, vanno condotti «tutto compreso», includendo cioè anche l’Irap, le spese per collaborazioni e lavoratori flessibili, e gli incrementi contrattuali svincolati dalle intese nazionali. La Corte, poi, contempla anche il personale delle società partecipate (si veda il Sole 24 Ore del 17 maggio), per evitare elusioni alla normativa. È proprio questa interpretazione, che cancella le tante esclusioni finora operate nei conti sulla spesa di personale negli enti locali, a spingere oltre ai tetti massimi fissati l’anno scorso il peso degli stipendi in molti enti locali. Letta in questo modo, la regola punta sul dato sostanziale e impedisce anche operazioni elusive che gonfiano le società per aggirare i vincoli di organico degli enti locali, ma può moltiplicare i Comuni con le porte sbarrate per nuove assunzioni. In pratica, quello che a una prima lettura appariva un problema soprattutto siciliano (i Comuni dell’Isola sono gli unici che in media dedicano al personale più del 40% delle uscite anche secondo i vecchi criteri) diventa un nodo nazionale, che blocca il reclutamento anche grandi Comuni del Centro-Nord. I numeri elencati nella tabella qui a fianco sono quelli dei bilanci 2009, anno preso a riferimento anche dalla norma, e mostrano il livello di spesa per il personale nei confini del Comune e quello che si registra allargando il campo alle società direttamente partecipate. Alcuni Comuni, da Agrigento a Enna (ma lo stesso accade anche a Palermo), sforano ampiamente il limite calcolando anche calcolando gli stipendi dei soli dipendenti comunali, senza contare le società. In altri, come Trieste e Padova, è invece la somma di Comune e società a spingere l’ente sopra il tetto massimo previsto dalla norma. Risultato: secondo i calcoli condotti da Giuseppe Farneti e Emanuele Padovani, docenti all’Università di Bologna, sul database di AidaPa con i dati dei bilanci di Comuni e partecipate, 18 capoluoghi hanno già sforato il limite del 40%, che bloccherebbe ogni possibilità di assunzione, e altri 23 si collocano in «zona-rischio», cioè con un rapporto fra il 35 e il 40 per cento. Non sempre l’estensione alle partecipate peggiora l’indicatore del Comune, perché in qualche caso (per esempio Firenze) il peso degli stipendi in municipio è superiore a quello che si incontra nelle società. In realtà la questione rischia di rivelarsi ancora più intricata, perché manca un criterio univoco per estendere il monitoraggio alle società partecipate. Quella proposta in questa pagina è un’ipotesi, che nelle società equipara i «costi monetari» alla spesa corrente: da un punto di vista contabile appare l’ipotesi più adeguata, ma in qualche caso rischia di duplicare qualche voce (ad esempio quando i contratti prevedono spesa corrente del Comune per pagare servizi erogati da partecipate) che finiscono per sottostimare l’indicatore (se crescono le uscite correnti diminuisce il peso della spesa di personale). Un’alternativa ufficiale, al momento, manca.

LE TAPPE

01 LA MANOVRA 2010 Con il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, la ” manovra d’estate 2010″, è introdotto il blocco ai nuovi contratti negli enti locali in cui il costo del personale assorbe più del 40% delle spese correnti. La disposizione si applica sia alle assunzioni sia ai contratti di collaborazione.

02 I CRITERI La Corte dei conti a sezioni riunite,con la delibera n. 27/contr/11, ha chiarito i criteri di calcolo. Nel costo del personale va incluso “tutto”:, l’Irap, le spese per collaborazioni e i lavoratori flessibili, gli incrementi contrattuali svincolati dalle intese nazionali. La Corte, ha incluso anche il personale delle società partecipate.

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