Le abitazioni dei soci di cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex Iacp) devono avere lo stesso trattamento Ici in quanto entrambe le fattispecie sono disciplinate dalla medesima disposizione di legge. Quindi l’eventuale delibera comunale che ai fini agevolativi tratta in modo differenziato le due fattispecie, va disapplicata dal giudice tributario per illegittimità. Queste le conclusioni della Ctr Piemonte, sentenza 55/28/10, che ha accolto l’appello del l’Agenzia territoriale per la casa (Atc) ricorrente. Il comune competente richiedeva alla contribuente il pagamento di una cospicua somma per il 2004 per aver determinato l’imposta con riferimento all’aliquota ridotta (4 per mille), anziché a quella ordinaria (7 per mille). Seguiva ricorso alla Ctp competente. Secondo la contribuente, l’avviso era illegittimo, in particolare, per illogica e irrazionale applicazione della disciplina del l’Ici (articolo 8, comma 4, Dlgs 504/92), in virtù di una norma regolamentare illegittima (articolo 6 del regolamento Ici). Difatti, ha argomentato la ricorrente, il comune non poteva da un lato considerare «abitazioni principali» sia le abitazioni dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che gli alloggi regolarmente assegnati dall’Atc, dall’altro prevedere per questi alloggi soltanto l’applicazione della detrazione d’imposta. A parere del comune, invece, il proprio operato era legittimo, dato che il comma 4 dell’articolo 8 del decreto Ici, nell’equiparare il trattamento agevolato per tutte le unità immobiliari abitative ivi contemplate, si riferisce solamente alle riduzioni e detrazioni d’imposta, con esclusione quindi della minore aliquota. La Ctp dava ragione all’ufficio, ritenendo che la formulazione della norma regolamentare si raccordasse con il contenuto della norma primaria. La sentenza veniva impugnata, in particolare per la mancata applicazione dell’aliquota di favore. Con tale motivo l’appellante ha insistito sull’illegittimità della norma sub-primaria e quindi sulla sua disapplicazione da parte del giudice tributario, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Dlgs 546/92. E la Ctr dava ragione al contribuente. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che il comune non potesse differenziare il trattamento Ici fra le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa rispetto a quelle possedute dall’Atc, nel senso che ha applicato l’aliquota ridotta alle prime e l’aliquota ordinaria alle seconde, ferma restando la detrazione d’imposta (minima) in pari misura. Anzi, conclude la Ctr, sarebbe dovuto accadere l’inverso, ossia il comune avrebbe dovuto disporre un trattamento più favorevole alle unità immobiliari di edilizia sovvenzionata (in ragione della minima capacità contributiva dei beneficiari) e meno favorevole alle unità immobiliari di edilizia convenzionata-agevolata (in ragione della maggiore capacità contributiva dei beneficiari).
Ctr – Delibera illegittima
Pari trattamento sull’aliquota Ici alla casa agevolata
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