Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) può essere rilasciato – pur in presenza di una “pendenza” verso gli enti pubblici di previdenza – se il soggetto che lo richiede è, nel contempo, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale e questo credito è di importo «almeno pari agli oneri contributivi accertati» (e non ancora versati da parte del soggetto titolare del credito certificato). In questo caso, però, il rilascio deve avvenire secondo delle specifiche modalità tecniche, fissate dal Decreto 13 marzo 2013 del ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165/13 di ieri.
Il provvedimento era atteso da tempo e interviene a valle della delega contenuta nel corpo del comma 5 dell’articolo 13-bis del Dl 52/12, dove si demandava proprio ad un apposito decreto la disciplina delle modalità d’attuazione del rilascio del Durc (in questa casistica specifica), in modo che fosse assicurata «l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica». Con esso, si chiarisce definitivamente che gli enti preposti al rilascio del Durc – su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati in argomento e che, nel contempo, è però “indietro” nel versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – possono (rectius, devono) emettere il documento sul quale, però, devono specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’articolo 13-bis citato, nonché l’importo del relativo debito contributivo. Tale ultima indicazione, in particolare, servirà alle stazioni appaltanti e alle possibili banche cessionarie del credito certificato, le quali, su disposizione espressa del Dm pubblicato ieri, d’ora innanzi dovranno porre in essere ulteriori adempimenti tecnici (e sostanziali). Nell’ipotesi, infatti, di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento (da parte di pubbliche amministrazioni) di stati d’avanzamento lavori o di prestazioni per servizi e forniture, la stazione appaltante deve versare quanto dovuto dal suo creditore agli enti di previdenza – ora chiaramente indicato sul Durc stesso – direttamente a questi ultimi (sostituendosi, dunque, all’appaltatore in debito con la “previdenza”, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Dpr 207/10).
Viene, poi, stabilito dal decreto 13 marzo 2013 che – in caso di cessione del credito verso la Pa ad una banca – quest’ultima possa «validamente accettarlo» (o può legittimamente «anticiparne l’incasso») solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc medesimo. In altri termini, se il creditore della Pa si rivolge alla banca per cedere/scontare il suo diritto, lo potrà fare solo se avrà prima regolarizzato il proprio debito verso gli enti di previdenza. Unica alternativa a ciò è la sottoscrizione, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, di un’apposita delegazione di pagamento (all’Inps) rilasciata alla banca per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. In tal caso – specifica sempre il DM – se l’importo riconosciuto dalla banca al creditore risultasse inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l’estinzione parziale del debito contributivo.
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