Copiare in un concorso è reato

Cassazione. La citazione della fonte di riferimento non vale ad escludere la responsabilità penale dell’imputato

Il Sole 24 Ore
13 Settembre 2010
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Commette reato il soggetto che copia durante le prove di un concorso o di esame pubblico. A integrarlo – a prescindere dalla fonte (privata, scientifica o giurisprudenziale) dalla quale si attinga – è la circostanza di aver presentato, come frutto di una personale elaborazione, temi o dissertazioni non proprie. E non varrà a escludere la responsabilità penale l’aver citato la fonte presa a riferimento. Ad affermarlo è stata la Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 32368/10. Il caso Protagonista della vicenda, una candidata condannata – nel primo grado di giudizio – per avere, durante la prova scritta di un concorso pubblico, consegnato a suo nome un elaborato interamente trascritto da una sentenza del Tar. Non solo, la pronuncia dalla quale era stato preso spunto per la traccia d’esame, le era stata faxata due giorni prima da un membro della commissione. Due i reati contestati: violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 475/1925 (che sanziona penalmente la falsa attribuzione di un lavoro altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici o titoli) e concorso, con il commissario, nel tentato abuso d’ufficio (articolo 323 del Codice penale). Era evidente come l’imputata avesse posto in essere una condotta «diretta in modo non equivoco » a procurarsi l’ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente al superamento della prova (intento non conseguito solamente per via del ricorso – accolto – promosso da un concorrente escluso). Contro la sentenza di condanna, confermata in appello, la donna ricorre per Cassazione tramite il suo difensore. Tra i motivi di impugnazione, spicca quello con il quale l’avvocato si lamenta della violazione della norma che impone l’esclusione del partecipante dal concorso solo in caso di «copiatura del compito sulla base di altro elaborato». Ma, quanto alla sua assistita – rileva il legale – il riferimento era ad una pronuncia del Tar ampiamente diffusa attraverso riviste specialistiche. Tra l’altro, aggiunge, la disposizione incriminatrice assunta come violata, si applicherebbe solo a lavori (dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici) che siano opera di altri e non certo a sentenze «pubblicate e conoscibili da ogni interessato». Le conclusioni Diverse le conclusioni cui giunge la Cassazione che boccia il ricorso. Nel motivare la decisione, i giudici ricordano che il reato in questione è integrato anche qualora il candidato faccia riferimento a opere intellettuali – tra cui la produzione giurisprudenziale di cui si citi la fonte – laddove la rappresentazione del suo contenuto sia «non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di un’autonoma elaborazione logica, ma il risultato di una materiale riproduzione operata mediante la utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della prova». Quanto alla configurabilità del concorso di persone nel reato in questione, la Cassazione si era già espressa con sentenza n. 36625/08 ravvisando tale ipotesi in caso di diretta collaborazione di due o più persone nella realizzazione di opere in comune, perfino laddove l’una avesse realizzato un lavoro in originale e l’altra, previa intesa, ne avesse fatto uso mediante copiatura e presentazione per la successiva valutazione. Nella vicenda al centro della sentenza 32368/10 della Cassazione, l’elaborato scritto presentato dalla concorsista riproduceva in maniera puntuale, perfino nella punteggiatura, la parte di diritto della pronuncia che le aveva “passato” l’esaminatore. Circostanza che attestava l’illiceità della condotta dell’imputata. Quest’ultima in sede di esame aveva riportato fedelmente il testo della sentenza. Era, inoltre, ravvisabile anche il concorso nel reato perpetrato dal commissario, in quanto si era adoperato per determinare la vittoria della candidata «nonostante fosse consapevole che la stessa avesse copiato pedissequamente l’intera prima prova scritta dalla sentenza» fornitale.

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