Controlli interni: le linee guida della Corte dei conti

Legalità e trasparenza per regioni ed enti locali

4 Marzo 2013
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La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 4 e ai sensi del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 , ha approvato le Linee guida per il referto semestrale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 tuel), accompagnate da uno schema di relazione ai fini della regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni.

Si ricorda agli enti che entro il prossimo 30 giugno i referti relativi al primo semestre del 2013 dovranno essere inviati alle rispettive sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre quelli relativi al secondo semestre 2013 dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2014

L’art. 148 del t.u.e.l., dopo le modifiche apportate dall’articolo 3 del d.l. 174/2012, ha introdotto un nuovo adempimento finalizzato al rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali: “il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti”.

Cinque sono i punti cardine su cui si fondano le linee guida per il referto semestrale: l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, la coerenza degli strumenti utilizzati per quantificare i risultati della gestione, il rispetto dei principali vincoli normativi, nonché rilevare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e il consolidamento dei risultati della singola amministrazione con quelli degli organismi partecipati.

Si ricorda che il nuovo adempimento previsto dall’art. 148 t.u.e.l. va attivato per la prima volta con riferimento alla situazione in atto al 30 giugno 2013 e successivamente a fine esercizio.

La stessa sezione della Corte dei conti, con  deliberazione n. 5 del 11 febbraio 2013 ha invece approvato le Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione, sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.

Le suddette linee guida sono coadiuvate da un ampio schema-tipo di relazione che i governatori dovranno compilare entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il questionario presenta domande piuttosto sintetiche che, tuttavia, consentono di fornire risposte ampie ed esaurienti, il fine di questa struttura mira a tirare le somme, senza margine di errore, sugli elementi fondamentali che forniscano una precisa radiografia dell’ente regionale.

Il questionario si articola in 5 sezioni; la prima ha un carattere ricognitivo, rivela immediatamente le criticità all’interno del sistema organizzativo – contabile regionale come può essere la richiesta alla regione se ha istituito o meno il collegio dei revisori dei conti e se sono state assunte misure che diminuiscano i cosiddetti costi della politica.

La seconda sezione è invece rivolta alla “pubblicità e trasparenza”, nella fattispecie il governatore dovrà dire se ha comunicato alla Funzione pubblica gli incarichi attribuiti o autorizzati ai propri dipendenti e se ha reso visibile, come vuole la riforma Brunetta del 2009, la valutazione delle performance dei propri dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione.

C’è di più, lo screening include anche l’avvenuta comunicazione a Palazzo Vidoni dell’elenco dei consorzi e delle società partecipate e la pubblicazione (ex art. 18 dl n. 83/2012) delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere erogati a enti pubblici e privati.

La terza sezione è destinata alla gestione; in questa bisognerà indicare se il bilancio di previsione è stato approvato senza ricorrere all’esercizio provvisorio e il rispetto dei limiti di indebitamento. Nelle altre sezioni in cui è ripartito lo schema, la Corte richiede di sapere se la regione fa indagini, anche a campione, su alcuni fatti gestionali e se viene esercitata una vigilanza sulla regolarità contabile delle attività del consiglio regionale e degli agenti contabili. Spazio, poi, alle informazioni concernenti al sistema di report sulla gestione e sulla valutazione  del personale.

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