Contratti da aggiornare dopo i limiti agli acquisti

Le forniture. Spetta al responsabile della spesa il monitoraggio sugli appalti

Il Sole 24 Ore del lunedì
3 Settembre 2012
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I decreti sulla spending review comportano per i responsabili di servizio degli enti locali un percorso con alcuni passaggi preliminari obbligatori per la corretta formalizzazione degli acquisti di beni e servizi.
Il soggetto che ha i poteri di spesa deve anzitutto verificare che il bene o il servizio da acquisire non rientri tra queste categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Perché se vi rientra l’amministrazione deve approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
L’ente può comunque esperire proprie procedure di acquisto utilizzando i mercati elettronici di Consip o delle centrali regionali.
Il responsabile di servizio può sviluppare anche una procedura di gara «in proprio», secondo modalità tradizionali o ricorrendo ad altre centrali di committenza pubbliche, ma l’affidamento dovrà avvenire a prezzi inferiori a quelli delle convenzioni di Consip e delle centrali regionali. E i contratti dovranno contenere una clausola risolutiva che scatta se sopravvengono convenzioni centralizzate con prezzi più convenienti.
Per tutte le altre tipologie di beni e servizi, il responsabile di servizio di un ente locale può sviluppare un’autonoma procedura di acquisto (sia con gara sia in economia), ma deve utilizzare i parametri di qualità e prezzo delle convenzioni Consip come basi d’asta e di riferimento, in prospettiva migliorativa.
In base al comma 13 dell’articolo 1 del Dl 95/2012 il responsabile di servizio può recedere da un appalto per beni o servizi con contratto in essere, se sopravvengono convenzioni Consip o delle centrali regionali con prezzi più vantaggiosi (tenendo conto di quanto già eseguito e di quanto da eseguire) e se l’appaltatore non vuole adeguarsi a questi prezzi.
La clausola di recesso (che si inserisce automaticamente nei contratti in corso in base all’articolo 1339 del Codice civile) deve essere specificata in tutti i contratti di appalto e ogni patto contrario è nullo.
Il responsabile delle procedure di acquisto deve ricorrere invece al mercato elettronico della Pa (Mepa), sia di Consip che delle altre centrali o di altre amministrazioni, per beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006.
Se l’amministrazione ha strutturato un proprio mercato elettronico questo diventa lo strumento prioritario di acquisto per beni e servizi sotto la soglia comunitaria.
Lo sviluppo di procedure di gara sottosoglia o l’affidamento mediante procedure in economia sono possibili solo per i beni e i servizi non acquisibili mediante il Mepa.

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