Conto annuale 2014, dalla Ragioneria dello Stato le istruzioni su come fare la rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 165/2001

I termini della rilevazione sono fissati dal 29 aprile al 1° giugno. Istruzioni su fusioni, unioni, convenzioni, segretari, direttori generali, collaboratori, lavoro flessibile

29 Aprile 2015
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La Ragioneria generale dello Stato pubblica la circolare n. 17 del 24.4.2015 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2014 (conto annuale).

La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 istituzioni pubbliche per le quali l’invio dei dati è obbligatorio.

Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

  • alla Corte dei conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello stesso d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
  • al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
  • all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
  • all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
  • ad altri organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
  • al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
  • al Ministero dell’interno di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di censimento degli enti locali;
  • al Ministero della salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.

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