I consiglieri possono essere condannati dalla magistratura contabile solo nel caso in cui le irregolarità commesse nella percezione dei gettoni di presenza per le riunioni delle commissioni abbiano determinato il superamento del tetto massimo mensile dei compensi che essi possono percepire. Se invece i gettoni per il numero delle riunioni svolte superavano tale tetto, le irregolarità si considerano sostanzialmente sanate dal fatto che i compensi sono stati erogati entro il tetto massimo previsto dalla disposizione legislativa. Sono queste le principali indicazioni che sono contenute nella sentenza della terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti n. 108 del 31 gennaio 2011, con cui è stato confermato il proscioglimento di numerosi consiglieri del quarto municipio del comune di Roma per avere percepito nel 2003 gettoni di presenza per le riunioni di commissioni del consiglio municipale con modalità di svolgimento anomale. Nel caso concreto le indagine svolte dalla Guardia di finanza hanno evidenziato che nello svolgimento delle riunioni si verificavano numerose anomalie e violazioni di disposizioni di legge. Ad esempio, la maggior parte dei verbali non sono stati redatti da un dipendente segretario verbalizzante, ma dai presidenti delle commissioni. I segretari, per le riunioni da loro certificate, hanno dichiarato che la «verbalizzazione» si concretizzava nella dettatura, da parte del presidente, dei nomi dei partecipanti che avevano firmato in precedenza (anche giorni prima) il relativo foglio delle presenze, senza accertare la loro effettiva partecipazione. E ancora che spesso i verbali venivano preparati nei giorni successivi. Che gli ordini del giorno erano generici, ove non proprio “criptici”: esame corrispondenza, proposte di deliberazioni, risoluzioni e ordini del giorno, varie ed eventuali. Che molte riunioni duravano pochissimo e che spesso erano sospese per «forza di cose», come ad esempio la convocazione della commissione nello stesso giorno e alla stessa ora di riunione del consiglio municipale, cioè elementi che dovevano essere noti al momento della convocazione della riunione. A fronte di tali elementi, la sentenza ha confermato l’assoluzione dei consiglieri perché «la Procura regionale non ha fornito la prova dell’esistenza del danno considerando il numero delle partecipazioni e l’ammontare massimo dei gettoni percepibili in un mese da parte dei membri delle commissioni». In sintesi non ha dimostrato che le 19 riunioni mensili (numero massimo di riunioni che danno diritto al pagamento del gettone, in quanto si rientra nel tetto dei compensi mensili erogabili sulla base delle disposizioni del-l’articolo 82 del Dlgs n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la partecipazione alle quali spettava il gettone di presenza, fossero tutte, o in parte, afflitte dalla patologia denunziata e producessero, nella pros pettazione attorea, danno per l’erario. Inoltre, non ha considerato il fatto che i membri delle commissioni parteciparono a un numero ben superiore alle 19 anzidette. Per cui, il numero più elevato di riunioni finisce con il costituire una sorta di sanatoria di quelle svoltesi in modo irregolare.
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