La ben nota delibera di ANAC riguardante i limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del decreto 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha evidenziato come l’Autorità ritenga “opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza, l’adozione di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione” (del. 1309/2016, par. 3.1, pag. 6).
Il regolamento dovrebbe prevedere, quindi, una sezione dedicata all’accesso documentale (quello di cui alla legge 241/1990), una seconda sezione relativa all’accesso civico cd. semplice, ovvero quello di cui al comma 1 dell’art. 5, connesso agli obblighi di pubblicazione stabiliti dal decreto 33, ed infine, una terza sezione concernente l’accesso generalizzato. Quest’ultima parte dovrebbe a sua volta disciplinare, in particolare, gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso.
Per completare il quadro, ANAC afferma di aver intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato e, a tal fine, raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso: un “registro degli accessi” che dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con l’oggetto, la data, il relativo esito e la data della decisione e che dovrebbe essere pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione “amministrazione trasparente”, “altri contenuti-accesso civico”.
Ciò premesso, proprio con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, pare esservi peraltro una contraddizione nel corpo della delibera citata: ANAC afferma che la pubblicazione del registro degli accessi da parte delle amministrazioni è “auspicabile” (par. 9, pagina 26) perché “oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione… può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”. La pubblicazione è “auspicabile”: termine che non pare integrare un obbligo. Tuttavia, nella successiva delibera n. 1310/2016 (Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016), l’allegato 1) che contiene l’elenco degli obblighi di pubblicazione, indica come obbligatoria, appunto, la pubblicazione del registro degli accessi sul sito dell’ente.
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