Come si può leggere in sede di abstract “l’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, laddove vieta anche ai consiglieri comunali di avere parte direttamente ed indirettamente in appalti nell’interesse del comune, non trova applicazione qualora aggiudicataria dell’appalto sia una società cooperativa, stante quanto disposto dal comma 2 della medesima norma.
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Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, l’art. 63 del TUEL disciplina le cc.dd. incompatibilità d’interessi, le quali hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità.
>> Leggi anche Incompatibilità del consigliere comunale (ex art. 63 TUEL).
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