Al fine di favorire la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo la manovra correttiva impone agli enti di costituire i consigli tributari, entro un periodo che va dai 90 ai 180 giorni successivi all’entrata in vigore del dl n. 78/2010. I comuni con meno di 5 mila abitanti dovranno procedere attraverso organismi consortili, mentre quelli con popolazione superiore in via autonoma. L’articolo 18 del decreto legge 78/2010 prevede la partecipazione dei comuni all’accertamento, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Inps, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, di tutti gli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni che i contribuenti hanno presentato, con l’obiettivo conseguente di un ampliamento dell’imponibile fiscale e contributivo. Lo strumento che il legislatore prevede per raggiungere tale obiettivo è la costituzione, obbligatoria, del consiglio tributario, già previsto da un decreto luogo-tenenziale del marzo 1945 ed indicato nell’articolo 44 del dpr n. 600/1973. Come specificato i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti provvederanno in forma autonoma alla costituzione, con l’adozione da parte del consiglio comunale, di un apposito regolamento istitutivo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. I comuni con popolazione inferiore sono obbligati a riunirsi in consorzio, così come disciplinato dal Tuel, e la convenzione, insieme allo statuto consortile, deve essere adottata entro 180 dai rispettivi consigli comunali. La novella legislativa determinerà un moltiplicarsi di enti, consigli, con elezioni, presidenti, segretari, componenti e finanche gettoni di presenza, i quali, benché non previsti, non sono espressamente vietati. I compiti del consiglio tributario non sono ben delineati, in quanto soltanto al comma 3 è disposto che in occasione della prima seduta i consigli deliberino in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio. Al regolamento istitutivo è lasciato il compito di definirne le funzioni, i compiti e i poteri. Il dl n. 78 conferma l’attribuzione ai comuni di un incentivo, relativo sia al recupero di tributi statali che alla partecipazione fornita ai fini del contrasto del lavoro sommerso. Sarà il direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio, con un apposito provvedimento, a individuare i tributi e le ulteriori materie per le quali gli enti locali potranno partecipare all’attività di accertamento. La manovra correttiva attua un incremento dell’incentivo previsto, che passa dal 30 al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali e maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. L’Agenzia delle entrate prima dell’emissione degli avvisi di accertamento, invia la relativa proposta ai comuni, verosimilmente ai rinati consigli tributari. L’ente, entro i successivi 60 giorni, trasmette alle Entrate le proprie segnalazioni e ogni elemento utile in suo possesso. Si capovolge, pertanto, la procedura precedentemente prevista che disponeva la segnalazione da parte del comune. La norma, complessivamente, non potrà che determinare un rallentamento delle attività accertative, con la creazione, come visto, di ulteriori enti, addirittura di nuovi consorzi, che proprio la Carta della autonomie vuole abolire. La novella legislativa non è vista di buon occhio neanche dalla Corte dei conti che in un proprio recente intervento ha ricordato che tutti i tentativi effettuati in passato di istituire tali organismi sono falliti in quanto sono stati composti con criteri politici e non tecnici.
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