Lo ha reso noto l’Inps nella circolare n. 139 del 17 luglio scorso, nella quale sono state specificatamente illustrate le novità introdotte dal Dlgs 80/2015 in materia di congedo parentale.
Per effetto dell’aggiornamento del modulo da trasmettere telematicamente, i genitori non dovranno pertanto più utilizzare il modello cartaceo SR23 che l’Istituto, nel messaggio n. 4576 del 6 luglio, aveva invece consentito di usare nel breve periodo transitorio dall’entrata in vigore del decreto ai necessari adeguamenti tecnici.
Il modello ospita quindi le nuove regole sui congedi parentali, applicabili dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, salvo rifinanziamento delle nuove misure di tutela (che dovrebbe essere sicuro), e che hanno comportato la modifica degli articoli 32, 34 e 36 del testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001).
La novità più importante è sicuramente rappresentata dall’estensione del periodo di fruizione che dagli originari 8 anni è diventato utilizzabile fino ai 12 anni di età del bambino o 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione e/o affidamento.
Conseguentemente è stato modificato il relativo trattamento economico, rispetto al quale l’Inps nel recente provvedimento ha esaminato le diverse casistiche che possono verificarsi, evidenziandone le rispettive differenze rispetto al passato.
In primo luogo, il periodo indennizzabile a carico dell’Inps (nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera), è stato ampliato fino al 6° anno di età del bambino o di ingresso del minore in famiglia (contro i precedenti tre), sempre comunque nei limiti dei sei mesi complessivi.
Si tratta del caso più generale in cui l’indennità è sempre riconosciuta, senza che rilevino le condizioni reddituali del lavoratore richiedente.
Più specifico, invece, è il caso in cui il genitore richiedente abbia un reddito che non supera 2,5 volte l’importo del trattamento minimo pensionistico dell’anno (limite che per il 2015 è pari ad euro 6.531,07), condizione quest’ultima che consente di ricevere l’indennità c/Inps fino all’8° anno di età (o di ingresso in famiglia) del bambino (contro i precedenti 6 anni).
In presenza di questa condizione reddituale, l’Istituto indennizza anche i congedo fruiti tra il 6° e l’8° anno di età del bambino (o di ingresso), nonchè i periodi di congedo eccedenti il limite complessivo indennizzabile (madre e padre congiuntamente considerati) dei 6 mesi, ancora previsto dall’articolo 34 del Dlgs n. 151/2001.
L’ulteriore caso che potrebbe verificarsi è quello del congedo utilizzato tra gli 8 ed i 12 anni di età del bambino, periodo quest’ultimo che, sebbene fruibile, non è mai indennizzabile da parte dell’Istituto.
L’effetto delle modifiche apportate al periodo di fruizione nonché conseguentemente al periodo di indennizzabilità, spiega infine l’Inps, è che la copertura contributiva figurativa è estesa fino al dodicesimo anno di età (o di ingresso) del bambino, ferma restando l’applicazione delle specifiche regole di valorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 35 del testo unico, per i congedi fruiti dal 7° anno di vita.
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