Congedo parentale anche a ore

Lo ha chiarito il ministero del lavoro illustrando le novità della legge di stabilità 2013

Italia Oggi Sette
26 Agosto 2013
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Sì alla frazionabilità ad ore del congedo parentale, ma serve un accordo sindacale che la disciplini. Un accordo, tuttavia, non necessariamente nazionale (il Ccnl) ma anche solo territoriale o addirittura aziendale. Il via libera è arrivato dal ministero del lavoro (interpello n. 25/2013) che, nell’illustrare la novità della legge di stabilità per il 2013, ha precisato che essa ha delegato la contrattazione collettiva al compito di fi ssare modalità e criteri per il computo su base oraria del congedo parentale, senza però circoscriverne la competenza a uno specifi colivello.

Il congedo parentale è il diritto di astenersi dal lavoro che spetta a ciascun genitore, per ogni bimbo, nei suoi primi otto anni di vita. Il periodo di astensione, tra i due genitori, non può superare i dieci mesi, fermo restando che alla madre spetta un periodo massimo di sei mesi e al papà di sette. Ne hanno diritto i lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere; non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il congedo compete ai genitori naturali entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a dieci mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette, dalla nascita del fi glio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
  • ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

I genitori naturali possono usufruire del congedo:

  • entro i primi tre anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi percependo un importo di indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai tre anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi tre anni,o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (euro 16.101 nel 2013);
  • genitori adottivi o affi datari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile: entro i tre anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; dai tre anni e un giorno agli otto anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (euro 16.101 nel 2013).

La frazionabilità a ore. Il congedo è disciplinato dal T.u. maternità approvato dal dlgs n. 151/01, innovato dal 1° gennaio dalla legge di stabilità 2013. L’art. 1, comma 339 della legge n. 228/12, in particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 32, ha previsto che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In realtà si tratta di una novità che era già stata prevista dal dl n. 216/12 che però non è mai stato convertito in legge. Inoltre, con l’introduzione del comma 4-bis allo stesso articolo 32, la legge di stabilità 2013 ha previsto pure che durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Sufficiente l’accordo aziendale. Riguardo alla possibilità di frazionare a ore, la triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil) ha avanzato istanza d’interpello al ministero per sapere se sia possibile per la contrattazione collettiva di secondo livello intervenire a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi della richiamata norma della legge stabilità.
Il ministero ha risposto affermativamente facendo presente che, a differenza di quanto previsto da altre discipline,e in particolare a differenza del dlgs n. 66/03 in materia di orario di lavoro in cui è richiesto il livello «nazionale» della contrattazione, il dlgs n. 151/2001, all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione «di settore».
Il ministero fa notare che, nello stesso dlgs n. 151 il «settore» è più volte utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa a un determinato «settore produttivo»: per esempio, così avviene nel caso dell’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), dell’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito e assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).
In virtù di tanto, conclude il ministero, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello «nazionale» della contrattazione, non vi sono motivi ostativi a una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare «le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell’art. 32, dlgs n. 151/2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa» possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

tab3 italiaoggi 26agosto2013

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