Conferimento di incarico dirigenziale e assenza per malattia

Analisi dell’Orientamento applicativo emesso dall’ARAN (RAL_1938)

8 Settembre 2017
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Assume rilievo l’orientamento applicativo ARAN (RAL_1938) in materia di incarichi dirigenziali. Ecco di seguito ilquesito integrale composto di domanda e di risposta fornita dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

Ad un dipendente della categoria D del CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regio-Autonomie locali, è stato conferito un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, con conseguente collocamento in aspettativa per la durata dello stesso.
Nell’espletamento dell’incarico il dipendente è rimasto assente dal servizio per malattia per 8 mesi. Cessato l’incarico dirigenziale e cessato il periodo di aspettativa, il dipendente è stato di nuovo reinquadrato nella categoria D; pertanto a seguito del ripristino del precedente rapporto di lavoro non dirigenziale, si chiede:
a) se le assenze per malattia intervenute nell’ambito del rapporto di lavoro dirigenziale debbano essere calcolate e sommate a quelle già effettuate o che comunque potrebbero in futuro intervenire, ai fini del periodo di comporto, nell’ambito del rapporto di lavoro non dirigenziale;
b) se il periodo di ferie maturato durante l’espletamento dell’incarico dirigenziale e non interamente fruito, possa essere monetizzato oppure debba essere sommato a quello che maturerà nell’ambito del rapporto di lavoro non dirigente.

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) il rapporto di lavoro dirigenziale ha una natura completamente diversa e distinta da quello del personale non dirigente ed è conseguentemente assoggettato anche ad una propria disciplina regolativa, legislativa e contrattuale, differente da quella del secondo. Pertanto, alla scadenza di un contratto di lavoro dirigenziale a termine, con l’estinzione del relativo rapporto di lavoro, ad avviso della scrivente Agenzia,  vengono meno tutte quelle situazioni soggettive  che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.). Ciò porta, conseguentemente, ad escludere che le assenze per malattia intervenute nel corso di un precedente rapporto a termine dirigenziale possano essere computate anche nel periodo di comporto del dipendente che era titolare di tale incarico e che, a seguito del venir meno dello stesso, sia stato di nuovo inquadrato, anche se presso lo stesso datore di lavoro, nella categoria D;
b) per le stesse motivazioni, si esclude anche che il medesimo dipendente, inquadrato di nuovo nella categoria D presso il medesimo ente, possa fruire nell’ambito del rapporto di lavoro non dirigenziale delle ferie maturate e non godute nell’ambito del precedente rapporto dirigenziale a termine. Conseguentemente, in queste particolari fattispecie, il dipendente dovrebbe godere delle eventuali ferie residue maturate solo entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato. Per ciò che attiene alla eventuale monetizzazione delle ferie maturate e non fruite nel caso in esame, si coglie l’occasione per ricordare che la stessa, attualmente, è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, ma solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dalle previsioni dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012 e dalle indicazioni applicative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.  Pertanto, eventuali ulteriori indicazioni in materia potranno essere richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui peraltro il medesimo quesito risulta essere già indirizzato, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico e che, a suo tempo, ha predisposto i richiamati pareri n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.

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