La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza n. 778 del 1° settembre 2015 condanna gli amministratori di una società affidataria diretta di servizi, partecipata dalla Regione, a rifondere il danno causato (circa 180mila euro) dalle assunzioni effettuate dalla società violando un esplicito divieto posto dall’amministrazione regionale socia, con specifico atto di indirizzo rivolto alle società da essa controllate, ma anche non considerando il riscontro negativo del comitato per il controllo analogo.
Il cda della società in house aveva deliberato in merito al reclutamento di alcune risorse umane, in sostituzione di alcuni dipendenti deceduti, pur avendo conoscenza del divieto di assunzioni stabilito da un atto della Regione Sicilia (socio controllante), a fini di contenimento della spesa: consapevole di questo limite, il cda aveva deciso di dar corso alle assunzioni solo dopo riscontro dal comitato di controllo analogo (previsto dallo statuto sociale).
Questo organismo, tuttavia, aveva negato sostanzialmente la possibilità di assunzione, indicando al cda di rimettere la decisione all’assemblea, nella quale la Regione, come socio, avrebbe potuto eventualmente disporre deroghe in relazione a presupposti particolari. Uno degli amministratori della società ha invece deciso di dar corso alle procedure di assunzione prima che ciò avvenisse e pur a fronte di altri atti della Regione confermativi del divieto di reclutamento. Rispetto a questa decisione, il presidente del cda non è intervenuto, non esercitando i doveri a lui assegnati dagli obblighi di vigilanza.
La sentenza evidenzia che il divieto di assunzione, previsto all’evidente fine di raggiungere determinati obiettivi di finanza pubblica (a loro volta derivanti dalla legge e dalla Costituzione) costituisce il mero mezzo che è stato individuato quale strumento per raggiungere il fine del contenimento dei costi: conseguentemente la violazione del divieto finisce col sortire effetti pregiudizievoli sul superiore vincolo di finanza pubblica che sta sullo sfondo.
Inoltre i giudici rilevano che la cogenza di quel vincolo nei confronti degli amministratori della partecipata fa parte dell’ordinamento della stessa, proprio perché questa è una società in house, i cui amministratori non possono invocare l’autonomia gestionale generalmente prevista per le ordinarie società commerciali.
La sentenza stabilisce quindi che la spesa sostenuta per remunerare i lavoratori assunti in violazione di quell’espresso divieto assoluto deve ritenersi inutile, con la conseguenza che essa costituisce danno erariale, con esclusione della possibilità di valutare eventuali vantaggi comunque conseguiti dalla società di appartenenza.
La pronuncia evidenzia indirettamente l’importanza degli atti di indirizzo che gli enti locali soci devono assumere, in base all’articolo 18, comma 2-bis della legge 133/2008, nei confronti delle partecipate, per specificare entro quali limiti esse possono operare assunzioni (potendo stabilire anche divieti assoluti), per perseguire il contenimento dei costi del personale.
Proprio questi atti di indirizzo consentono la definizione di deroghe per società che svolgono particolari attività (si pensi al ciclo integrato dei rifiuti in caso di cambiamento del modello di raccolta), ma secondo motivazioni che devono rendere evidenti queste peculiarità.
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