E’ illegittima l’esclusione di un concorrente da un concorso pubblico per omesso versamento della tassa di concorso. Lo ha precisato il Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, nella sentenza del 18 marzo 2011 n. 258. La controversia concerne una concorrente che, partecipando ad un pubblico concorso per la copertura di dieci posti di docente presso la scuola d’infanzia indetta dal comune di Forlì, non aveva versato la tassa di concorso pari a 3,87 euro e aveva provveduto al suo versamento dopo la conclusione della procedura concorsuale. L’amministrazione in applicazione di una specifica clausola del bando e del regolamento dei concorsi ne aveva disposto l’esclusione e la decadenza dalla graduatoria. L’interessata aveva presentato, così, ricorso al Tar. E il collegio è stato d’accordo. La tassa di concorso, infatti, non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa: l’amministrazione potrà richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine stabilito dalla stessa, mediante l’effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta, trattandosi di una irregolarità meramente formale. Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l’amministrazione debba consentirne la regolarizzazione. Non può ipotizzarsi, nel caso in esame, nemmeno la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all’assunzione del dipendente, derivante dal mancato pagamento di 3,87 euro, in quanto questo adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
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