Concorso di colpa al pedone

Cassazione – Chi va a piedi ha sempre ragione solo sulle strisce

Il Sole 24 Ore
10 Marzo 2011
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ROMA – Il pedone non ha sempre ragione. Lo ha ribadito ieri la Cassazione. Una sentenza che forse farà discutere, ma che conferma esplicitamente qual è l’unico punto di riferimento certo sulla materia: chi è a piedi ha diritto al risarcimento pieno, quali che siano le sue eventuali colpe, solo sulle strisce pedonali. Un principio destinato a rafforzarsi nei prossimi anni, quando arriveranno in giudicato gli incidenti avvenuti dallo scorso agosto, quando la riforma del codice della strada ha imposto più obblighi ai guidatori in transito nei pressi delle strisce. Il caso affrontato dalla sentenza depositata ieri (la 5540/11 della terza sezione civile) riguardava una donna rimasta gravemente ferita per essere stata investita mentre camminava sul ciglio di una strada senza marciapiede. In casi del genere, l’articolo 190 del codice impone ai pedoni di camminare sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli più vicini (salvo sulle carreggiate extraurbane a senso unico, sostanzialmente autostrade e superstrade). La donna, invece, stava camminando sul ciglio destro e per questo i giudici le avevano attribuito il 20% di colpa. Decisione confermata ora dalla Cassazione, che ha invece accolto altri motivi di ricorso della donna. Per quanto emerge dalla scarna ricostruzione dei fatti operata dalla Corte, qui il pedone ha “solo” commesso un’infrazione. Nessuna enfasi sull’imprevedibilità del suo comportamento, che invece era stata alla base di altre sentenze sfavorevoli a chi era a piedi. È il caso della 24689/09, riferita alla morte di un ragazzo che stava attraversando una strada a scorrimento veloce dove la presenza di pedoni non è prevedibile, tanto che il giovane per arrivarvi aveva dovuto scavalcare un guard-rail; così la quota di colpa attribuita al conducente era stata ridotta (e di conseguenza il risarcimento ai familiari della vittima). La sentenza 24862/10, poi, ha addirittura negato ogni indennizzo agli eredi di un uomo che, avendo visto un’auto, aveva prima rinunciato ad attraversare risalendo sul marciapiede, ma poi distrattamente era sceso pochi istanti dopo, proprio mentre la vettura era ormai troppo vicina a lui. La sentenza di ieri richiama invece la 20949/09, che ha stabilito la “sacralità” delle strisce dando piena colpa al conducente che aveva investito un pedone intento ad attraversarle distrattamente, senza verificare che non stessero giungendo veicoli. Il fatto risale a prima della riforma del codice (legge 120/10), cioè a quando in prossimità delle strisce era obbligatorio solo rallentare e all’occorrenza fermarsi per lasciar passare chi era in attraversamento. In questi casi, la riforma ha invece imposto di fermarsi comunque, aggiungendo che va data la precedenza (fermandosi solo se necessario, però) anche a chi «si accinge» ad attraversare. Un obbligo che creerebbe contenzioso se un conducente fosse multato (e infatti le sanzioni sono rare), ma che aggrava ulteriormente le responsabilità del guidatore in caso d’incidente.

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