Il contratto di comodato
Questa tipologia di contratto è presentata sotto forma di contratto reale e lo scambio, chiamato dazione, della cosa dal comodante al comodatario (ovvero, la disponibilità materiale della stessa) perfeziona il negozio giuridico. Materialmente di compie l’attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui e consentendo al comodatario di ritrarre ogni utilità dall’uso ordinario del bene. Si sottolinea come il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, mentre ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, solo se quest’ultime sono necessarie e urgenti.
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In ultimo si ricorda che questa forma di contratto non è sottoposta a vincoli. Unica eccezione è quella che può aver luogo in qualunque modo che consente al comodatario di servirsi della cosa, rilevando che nella PA la forma scritta risponde all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria.
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