di VINCENZO LAUDANI
Il Consiglio di Stato lo ha ribadito più volte: le concessioni balneari assegnate senza lo svolgimento di procedure comparative devono essere affidate con gara, senza alcuna possibilità di disporre proroghe diverse da quella tecnica.
Con delle recenti sentenze (si veda, esemplificativamente, Consiglio di Stato (Sez. VII), 20 maggio 2024, n. 4481) il giudice amministrativo ha fornito delle direttive su come debbano essere impostate le procedure. In questo modo il Supremo Concesso cerca di porre rimedio all’incertezza che grava su tutti gli Enti locali e che ha prodotto un blocco delle procedure.
In questo contributo descriviamo la soluzione elaborata dal giudice amministrativo, seppur segnalando come il tema non possa dirsi del tutto risolto. Persistono infatti dei profili critici di difficile soluzione e, per l’effetto, la necessità che gli uffici competenti degli Enti locali abbiano una adeguata preparazione specialistica per la gestione del tema.
La legge delega 118/2022 e la mancata attuazione da parte del legislatore
Le concessioni balneari che non siano state affidate mediante procedure comparative devono andare a gara. Si tratta di un leitmotiv che guida la giurisprudenza europea e quella italiana da tempo, seppur il legislatore abbia tentato più volte di eluderlo con meccanismi di proroga automatizzata.
Allo stesso tempo, resta il dubbio su come tali gare debbano essere svolte, trattandosi di procedure comparative non regolate dal codice appalti. Tale dubbio ha delle ricadute pratiche di rilievo, dato che l’illegittimità della procedura potrebbe condurre a profili risarcitori e che il settore è caratterizzato da ampia litigiosità.
Il legislatore nazionale, conscio di questo stato di incertezza sulle modalità applicative, aveva adottato una legge delega, consentendo quindi all’esecutivo di adottare un proprio atto volto a regolare e definire le relative procedure: la legge 118/2022.
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