Con i tagli, dipendenti in mobilità tra partecipate

Dl pubblico impiego.Verso l’addio alle aziende nei Comuni sotto 30mila abitanti

Il Sole 24 Ore
2 Settembre 2013
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La prima scadenza per intervenire sulle società partecipate si avvicina, ma il decreto legge sul pubblico impiego, approvato il 26 agosto dal Consiglio dei ministri, offre agli enti soci hanno nuovi strumenti per salvaguardare il personale.

Entro il 30 settembre i Comuni con meno di 30mila abitanti devono liquidare le società costituite o cederne le partecipazioni, secondo quanto previsto dal l’articolo 14, comma 32, della legge 122/2010 in combinazione con l’ultima norma di proroga (articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 216/2011). Il termine non è stato oggetto di nessuna ulteriore dilazione, quindi le amministrazioni che non possono fruire delle deroghe stabilite dalla norma (vale a dire, il raggiungimento del limite dimensionale con altri Comuni soci oppure l’avere gli ultimi tre bilanci in utile) devono attivarsi tempestivamente per almeno avviare la procedura di liquidazione o di cessione delle partecipazioni.

Per dar corso all’obbligo può essere sufficiente la deliberazione del consiglio comunale di avvio della procedura di liquidazione (che andrà a costituire atto di indirizzo ineludibile per l’assemblea della società) oppure del percorso di dismissione delle quote o delle azioni (con la precisa specificazione che, se non si conclude positivamente, l’ente si impegna a procedere a conseguente e immediata liquidazione).

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta un intervento di verifica ed eventualmente sostitutivo da parte del prefetto. Quest’ultimo, infatti, in base all’articolo 16, comma 28 della legge 148/2011, accerta che i Comuni interessati abbiano attuato, entro il termine stabilito, quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, della legge 122/2010. Se accerta la mancata attuazione dell’adempimento, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere e, qualora decorra inutilmente anche tale termine, esercita il potere sostitutivo. Se invece sussistono le condizioni per consentire il mantenimento della società partecipata, è necessario che il consiglio comunale formalizzi con un atto ricognitivo la situazione, in modo tale da evidenziarla anche di fronte all’organo di controllo.

In relazione ai procedimenti di liquidazione delle società partecipate, i problemi di maggior rilievo riguardano la situazione debitoria e la gestione delle risorse umane. Se il primo aspetto può trovare soluzione nell’attivo liquidatorio (soprattutto quando la società è ben patrimonializzata), per il personale è ora disponibile una nuova via, data da alcune disposizioni del decreto legge sul pubblico impiego.

L’articolo 3, infatti, prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione al proprio fabbisogno e per finalità di riorganizzazione dei servizi, di razionalizzazione delle spese o di risanamento economico. Questo percorso comporta l’informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e si applica l’articolo 2112, commi 1 e 3, del Codice civile (che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda), mentre non può essere attuato tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni.

È possibile utilizzare il nuovo strumento anche nei processi di razionalizzazione delle partecipazioni che i Comuni con popolazione tra 30mila e 50mila abitanti devono realizzare entro il 31 dicembre di quest’anno, nonché nelle operazioni di totale privatizzazione o di scioglimento per le società che gestiscono servizi strumentali, che devono essere poste in essere sempre entro lo stesso termine.

I punti chiave

01 | LA RIDUZIONE
Il Dl 78/2010 (convertito nella legge 12/2010) ha stabilito che i Comuni con meno di 30mila abitanti non possono costituire società e che quelle già esistenti devono essere liquidate. Il termine fissato dal Dl 78, vale a dire il 31 dicembre 2012, è stato poi prorogato al 30 settembre 2013 dal Dl 2016/2011. Invece, sempre in base al Dl 78, i Comuni con popolazione compresa tra 30mila e 50mila abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società

02 | I DIPENDENTI
Il Dl sul pubblico impiego ha previsto che le società controllate dalle amministrazioni pubbliche (escluse quelle quotate) possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità di acquisire il consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche già in servizio alla data di entrata in vigore del Dl. Occorre però informare i sindacati. La mobilità non può comunque avvenire tra le società partecipate e la pubblica amministrazione

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