Competenze in ordine alla toponomastica stradale

Il parere del Consiglio di Stato del 7 gennaio 2025, n. 4 chiarisce ruoli e iter normativi per la toponomastica stradale, definendo le competenze tra Comune e Prefetto

30 Gennaio 2025
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La toponomastica stradale è una funzione amministrativa centrale per la gestione del territorio e l’identità locale, disciplinata da un corpus normativo chiaro. Secondo il recente parere del Consiglio di Stato (Sez. I), del 7 gennaio 2025, n. 4, emerge con chiarezza che la competenza esclusiva in materia di toponomastica spetta ai Comuni, esercitata attraverso la giunta comunale. Il prefetto, invece, interviene con il rilascio del nulla osta, valutando prioritariamente aspetti legati all’ordine pubblico e alla regolarità anagrafica.

>> IL TESTO DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. I), 7 GENNAIO 2025, n. 4.

La procedura: dalla delibera comunale al nulla osta prefettizio

Il procedimento di intitolazione di vie e piazze si sviluppa in due fasi fondamentali. La prima è rappresentata dalla delibera della giunta comunale, che costituisce l’atto base per proporre la denominazione. Successivamente, il prefetto esamina la proposta e rilascia il nulla osta solo se non emergono criticità sotto il profilo della sicurezza pubblica o dell’anagrafe. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’assenza di una preventiva deliberazione comunale rende impossibile qualsiasi intervento autorizzativo del prefetto, sottolineando l’importanza di un iter rigoroso e ben definito. L’istruttoria prefettizia, come evidenziato nel caso della Prefettura di Grosseto, comprende anche la consultazione di enti come la Soprintendenza e la Deputazione di Storia Patria.

>> IL TESTO DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. I), 7 GENNAIO 2025, n. 4.

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