Il TAR Lazio, sez. I quater, con l’ordinanza n. 9828/2017 del 19 settembre ha sollevato, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione, la questione di legittimità delle norme contenute nell’art. 14, commi 1-bis e 1-terdel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (inseriti dall’art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97), nella parte in cui dette norme prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali.
L’ordinanza oggetto di commento rappresenta, in estrema sintesi, la prosecuzione del procedimento promosso da alcuni funzionari dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali , culminato con il provvedimento cautelare dello scorso 2 marzo (n. 1030/2017, TAR Lazio, sez. I quater): i dipendenti avevano chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle note con le quali il Segretario generale dell’Autorità aveva richiesto loro i dati da pubblicare e ciò “eventualmente previa disapplicazione dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali” ovvero, ove ritenuto necessario dal Giudice, “la rimessione a) alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, o b) alla Corte Costituzionale della questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa … europea e costituzionale.”
La Sezione, come noto, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della sospensiva, valutando come “consistenti” le “questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso” e “irreparabile” il “danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
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