Le amministrazioni locali possono dare luogo al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per recarsi presso l’ente solamente nel caso di riunioni e non per lo svolgimento delle attività per le quali vengono concessi permessi aggiuntivi, in quanto tali oneri sono remunerati con la indennità di carica. Di conseguenza la rinuncia alla indennità di carica determina anche il divieto di erogare questi compensi.
Altra indicazione assai importante è quella per cui il tetto della invarianza della spesa per gli amministratori, nel caso di aumento del numero dei consiglieri disposto dalla normativa, va calcolato solamente con riferimento ai loro gettoni di presenza e non deve essere calcolato con riferimento alla indennità di funzione degli assessori e del sindaco, nonché ai rimborsi spesa. I margini di autonomia dei Comuni nella deliberazione di tali compensi sono individuati in modo vincolante da parte del legislatore.
Sono queste le principali indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle indennità ed i rimborsi spesa agli amministratori, indicazioni che riprendono i principi dettati dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 35/2016 sulla invarianza della spesa per gli amministratori.
La invarianza della spesa
Per rispettare il vincolo della invarianza di spesa per gli amministratori, vincolo fissato dal comma 135 della legge n. 56/2014 (cd Legge Delrio) negli enti in cui il numero degli amministratori è stato accresciuto, si deve fare riferimento solamente agli oneri per i gettoni di presenza dei consiglieri e non vanno calcolati quelli sostenuti per le indennità del sindaco e dei componenti la giunta, né quelli necessari per la corresponsione dei rimborsi spesa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento