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In G.U. il decreto con le istruzioni. Entro 60 giorni i primi pagamenti

Italia Oggi
5 Aprile 2011
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In arrivo per i comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento dei tributi locali. Sono l’Irpef, Ires, Iva, imposta di registro, ipotecaria, catastale e tributi speciali catastali, i tributi sui quali calcolare il 33% delle somme riscosse. A disporlo è il decreto del 23 marzo 2011 (si veda ItaliaOggi del 27/1/2011) del direttore generale delle finanze, emanato di concerto con il segretario generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla G.U. n. 75 del 1° aprile 2011, con il quale vengono per la prima volta individuati i tributi oggetto di partecipazione all’accertamento dei quali finora nulla si sapeva nonostante i vari provvedimenti emanati dall’Agenzia delle entrate e del territorio. È stato necessario attendere l’art. 18 del dl n. 78 del 2010 che: – al comma 7, stabilisce che con decreto del Mef, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota pari al 33 %; – al comma 9, dispone che gli importi che lo stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti e alla Unione europea, e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta a detti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento. Con il decreto appena emanato, valido per il solo anno 2011, in sostanza, si dispone che ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento fiscale e contributivo, è assegnata la quota del 33% delle maggiori somme definitivamente riscosse relative a: Irpef, Ires, Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, tributi speciali catastali. Il decreto precisa che i tributi sono comprensivi di interessi e sanzioni, e che oltre ai tributi, spettano ai comuni le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo. Quest’ultima disposizione è frutto delle modifiche apportate dal citato art. 18 alla disciplina dettata dal dl n. 203 del 2005, che non è più limitata all’accertamento tributario, ma è estesa anche a quello contributivo. Il comma 3 del decreto delinea la procedura che i vari enti interessati (e cioè dipartimento delle finanze, ragioneria generale dello stato, ministero dell’interno, Agenzie delle entrate e del territorio e Inps) devono seguire per completare la procedura e assegnare ai comuni le somme dovute. La norma precisa che le somme attribuite ai comuni in misura superiore a quella spettante sono recuperate negli anni successivi. Particolare importanza assume il comma 4 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano anche ai tributi definitivamente riscossi a decorrere dall’attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate e che finora non erano state ancora assegnate agli enti locali. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, infatti, il ministero dell’interno erogherà ai comuni le somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 e comunicate al Dipartimento delle finanze dalle Agenzie delle entrate e del territorio. Entro il 31 ottobre 2011 toccherà alle somme definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, in base ai dati comunicati dalle Agenzie fiscali entro il 31 luglio 2011. Le erogazioni ai comuni vengono naturalmente effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

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