Come procede in Parlamento la riforma del catasto

Il governo ha messo a punto la bozza del nuovo d.lgs. sulle commissioni censuarie recependo alcune modifiche chieste dalle Camere

15 Settembre 2014
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Cambia anche il d.lgs. di attuazione della delega fiscale sulle commissioni censuarie, il primo passo per la riforma del catasto. Il governo ha messo a punto la bozza del nuovo d.lgs., recependo alcune modifiche chieste dalle Camere. 

Prima di tutto stabilisce che il decreto delegato entrerà in vigore il 1° novembre 2014 e stabilisce che le commissioni censuarie si insedino, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall’entrata in vigore del dlgs, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Non tutte le condizioni espresse nei pareri delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, però, sono state recepite, e per questo il testo, dopo il secondo passaggio in Cdm la prossima settimana, dovrà tornare in Parlamento per un’ulteriore analisi (dieci giorni di tempo massimo). 

In particolare nel nuovo testo del d.lgs. non viene presa in considerazione la richiesta di specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, spetti anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Mef

Inoltre nel nuovo testo non ci sono le forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale chieste come condizione dalla Camera. Quanto invece alle modifiche assorbite dal testo e chieste dalle commissioni Finanze delle due Camere, viene previsto per ogni commissione la designazione di membri supplenti in numero pari a quelli effettivi, tranne che per la commissione censuaria centrale, che avrà un presidente, 25 componenti effettivi e 21 supplenti. 

Viene poi stabilito, come chiesto dalle Camere, che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali e che l’incompatibilità tra i componenti sia anche con quelli di governo e giunte regionali e comunali

Viene poi ampliato a sessanta giorni il lasso temporale previsto perché le commissioni censuarie locali, nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono a validare le funzioni statistiche.

(Fonte: Public Policy)

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