Colpo d’acceleratore in anagrafe

Iscrizioni o registrazioni delle variazioni in due giorni. Arriva la scheda individuale del cittadino. Lo prevede un d.P.R. attuativo del d.l. semplificazioni, pubblicato in G.U. Si parte il 25 settembre

11 Settembre 2012
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Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni. L’accelerazione nelle procedure davanti all’ufficio dell’anagrafe è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 2012, apparso ieri sulla Gazzetta Ufficiale, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 25 settembre prossimo, attua il decreto semplificazioni (d.l. 5 del 2012) il quale prevede appunto l’emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, vale a dire il regolamento anagrafico. Tra le novità, va segnalata anche la scheda individuale che dovrà essere intestata a ciascuna persona residente nel comune, su modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. Sulla scheda devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono anche indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identità. Per quanto riguarda l’accelerazione delle pratiche, il d.P.R., relativamente al procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’Anagrafe italiana residenti all’estero (Aire), prevede che l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provveda alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione Aire, dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati. Ciò allo scopo della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi anche qui entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica. Poi, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Il tutto entro cinque giorni. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio. Per quanto riguarda infine le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici, esse, in base alle previsioni del decreto, sono risolte dal prefetto se interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se invece interessano comuni appartenenti a province diverse. Le segnalazioni al Viminale saranno effettuate dalle prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti.

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