Codice appalti, cantiere riaperto

Italia Oggi
30 Luglio 2010
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Riformare il Codice dei contratti pubblici, modificando la disciplina sull’esclusione automatica delle offerte anomale (fino al 2013 da ammettere per appalti fino a 5,2 milioni), sulla finanza di progetto (per consentire proposte anche al di fuori della programmazione) e sugli affidamenti a trattativa privata e con procedura ristretta semplificata, innalzando i limiti attuali, rispettivamente, a un milione e a un milione e mezzo. Sono queste alcune delle proposte formulate dalla commissione lavori pubblici del senato, presieduta da Luigi Grillo, nel parere (favorevole con osservazioni), reso alla commissione affari costituzionali sul disegno di legge in materia di semplificazione amministrativa, già approvato dalla camera. Il parere (sul quale hanno votato contro Idv e Pd) assume una notevole rilevanza politica perché la Commissione detta, in sostanza, l’agenda delle ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici, peraltro già in qualche modo preannunciate dal ministero delle infrastrutture. sostanzialmente delineando le materie di intervento per una sorta di quarto decreto correttivo del dlgs 163/2006. Un primo profilo attiene all’esclusione automatica delle offerte anomale per il quale si ipotizza un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), durante il quale dovrebbe essere resa possibile l’esclusione automatica per gli appalti aggiudicati al prezzo più basso fino alla soglia comunitaria (5,2 milioni). Si chiede poi una modifica alla disciplina sulla finanza di progetto per ammettere la presentazione di proposte anche al di fuori della programmazione triennale, così come aveva proposto il presidente della commissione qualche tempo fa. Il parere approvato dalla commissione si occupa poi di allentare le maglie degli affidamenti a trattativa privata, ritenendo opportuno l’innalzamento da 500 mila euro a 1 milione di euro del limite massimo di importo per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata senza bando previo esperimento di gara informale a 5, e l’innalzamento da un milione di euro a un milione e mezzo del limite massimo di importo per l’affidamento dei lavori con procedura ristretta semplificata (così come previsto per i piccoli comuni e per le comunità montane dal ddl 2259). Si propone inoltre di riformulare la disciplina sui requisiti di ordine generale prevista dall’articolo 38 del Codice, «al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi riferiti alla fase della gara». Per quel che riguarda le grandi opere ricadenti nel programma di infrastrutture strategiche della cosiddetta Legge Obiettivo, nel parere si propone di valutare una ulteriore riduzione dei termini previsti per la procedura di approvazione dei progetti. Sempre per le opere strategiche si suggerisce di introdurre disposizioni che prevedano una sorta di «dibattito pubblico preventivo all’interno delle procedure relative alla realizzazione delle infrastrutture». A ciò viene anche aggiunta la proposta in base alla quale, in futuro, i progetti che verranno inviati al Cipe per l’approvazione siano corredati anche dallo schema di bando di gara «con l’obbligo di pubblicazione del bando entro 30 giorni dal parere Cipe al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere». Si prende in esame anche il tema delle cosiddette «opere compensative», spesso richieste dagli enti locali, al fine di introdurre disposizioni maggiormente incisive per limitare l’impatto economico-finanziario di questi interventi nel quadro dei costi complessivi di un’opera. La commissione suggerisce inoltre di prevedere disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e in particolare di modificarne il regime temporale di validità, «prevedendo, per esempio, che il provvedimento di Via resti valido qualora, entro cinque anni dalla pubblicazione della stessa, siano iniziati i lavori». Infine il parere chiede di prorogare dalla fine del 2010 alla fine del 2013 due norme del Codice dei contratti pubblici (una di interesse dei costruttori, l’altra di interesse dei progettisti) che consentono agli esecutori di lavori pubblici la dimostrazione dei requisiti anziché attraverso il riferimento agli ultimi cinque o tre anni, attraverso i migliori cinque anni degli ultimi 10 o con riguardo agli ultimi tre del quinquennio.

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