Clausola illegittima: gara per la gestione dei rifiuti da annullare

Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con una recente delibera: ecco le motivazioni

27 Ottobre 2022
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Illegittimità rilevanti emerse durante il monitoraggio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e diverse criticità limitative della concorrenza”: di fatto “il divieto generalizzato dell’avvalimento previsto dal bando, accanto alla previsione di un triennio di riferimento per la comprova dei requisiti non coerente con la norma, determinano un restringimento ingiustificato della possibilità di partecipazione degli operatori economici”.
Sono queste le motivazioni che hanno spinto l’Autorità Nazionale Anticorruzione a richiedere l’annullamento della gara per l’individuazione del socio privato e partner industriale della Sate, la società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti di Civita Castellana, controllata al 51% dal Comune del viterbese. E’ quanto stabilisce l’ANAC nella delibera approvata dal Consiglio il 19 ottobre 2022.

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I rilievi dell’ANAC

Nel disciplinare di gara è prevista l’esclusione del ricorso all’istituto dell’avvalimento in via generale: la clausola, secondo la stazione appaltante, intende espressamente escludere la possibilità di ricorrere all’avvalimento per tutti i requisiti (economico, finanziari, tecnico-organizzativi) con l’obiettivo di garantire una pretesa maggiore affidabilità del concorrente.
Per l’ANAC la clausola in questione è illegittima in quanto ingiustificatamente e irragionevolmente restrittiva della concorrenza. L’Autorità ricorda che l’articolo 89 del codice appalti garantisce, attraverso l’avvalimento, la più ampia partecipazione delle imprese alle gare pubbliche prevedendo che l’operatore economico possa soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Lo stesso articolo 89 del codice degli appalti prevede specifiche ipotesi per limitare il ricorso all’avvalimento. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha fatto riferimento a quella prevista dal comma 11 che esclude l’avvalimento per quegli appalti che prevedano opere per le quali siano richiesti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

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