Solidarietà difensiva esclusa per le aziende pubbliche privatizzate e restate in mano pubblica. Non possono far ricorso ai contratti di solidarietà qualora, dopo la trasformazione in spa, il capitale sia continuato a restare interamente in mano pubblica. Dal momento in cui la compagine societaria si apre a soggetti privati, invece, a prescindere dall’entità del capitale in mano pubblica (e privata), la società può accedere ai contratti di solidarietà difensiva. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 19776/2010. La questione. I chiarimenti sono stati sollecitati dalla direzione provinciale del lavoro de La Spezia che ha chiesto, appunto, parere circa la possibilità che le società appartenenti a una holding, la cui capogruppo risulta essere a totale partecipazione pubblica, possano far ricorso ai contratti di solidarietà (articolo 1 della legge n. 863/1984). Tali contratti si configurano in accordi collettivi aziendali che stabiliscono la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale dipendente. I chiarimenti. Il ministero del lavoro ricorda, quale premessa, che il ricorso al contratto di solidarietà è opportunità che la legge riconosce a tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs). Pertanto, aggiunge, la risposta al quesito non può che ricondursi a tale prerogativa. In altre parole, occorre verificare se la società rientra o meno nel campo di applicazione della cigs. Per tale verifica, spiega il ministero, assume fondamentale rilevanza la struttura societaria delle aziende. Infatti, richiamando le istruzioni diramate dall’Inps alle fondamentali norme di legge in materia, il ministero evidenzia che l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni in materia di cigs opera nei confronti delle «imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate e dello Stato». Ciò vuol dire, allora, che l’esonero dalla cigs spetta a tutte le aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in spa, il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente in mano pubblica. In tal caso, dunque, ne deriva la non percorribilità del ricorso allo strumento del contratto di solidarietà. Per converso, aggiunge il ministero, nell’ipotesi in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati e, quindi, l’ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte del capitale sociale, si versa in un’ipotesi non contemplata di esclusione dal campo della cigs e, pertanto, l’azienda si troverà obbligata a versare la contribuzione per cassa integrazione guadagni straordinaria. Conseguentemente, tale situazione rende possibile l’accesso per i lavoratori ai benefici dei trattamenti di integrazione salariale e anche all’eventualità che l’azienda ricorra allo strumento dei contratti di solidarietà difensivi. In tal caso, precisa il ministero, resta comunque dovuta la sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge. Personale Inpdap.Per quanto concerne l’accesso alla solidarietà del personale che, nella trasformazione della società da ente pubblico a privato, abbia optato a favore del mantenimento dell’iscrizione all’Inpdap (che è l’ente di previdenza del settore di lavoro pubblico), il ministero spiega che ciò dovrà avvenire con gli ordinari criteri e che l’integrazione salariale sarà erogata dall’Inps, previo raccordo tra i due istituti previdenziali circa le modalità operative.
Cigs a ex municipalizzate se il capitale è dei privati
Chiarimenti ministeriali sull’accesso ai contratti di solidarietà
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