Scatta per i ciclomotori l’obbligo di sostituire il contrassegno di identificazione con la targa e il certificato di idoneità con il certificato di circolazione. Lo prevede il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011), che ha fissato un dettagliato calendario secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 120 del 29 luglio 2010. Ripercorrendo cronologicamente le tappe della targatura dei motorini, il 14 luglio 2006 era scattato l’obbligo di munire di targa e relativo certificato tutti i ciclomotori nuovi di fabbrica oppure immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano. Più recentemente, la riforma stradale introdotta dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha disposto che i ciclomotori non in possesso della targa e del certificato di circolazione devono conseguirli secondo una tempistica da definire con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, decorsi 18 mesi dal 13 agosto (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010), chiunque circolerà con un ciclomotore non regolarizzato, privo di targa e certificato di circolazione, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 389 a 1.559 euro. Il 29 dicembre 2010 il Dipartimento del tesoro del ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato la fornitura delle targhe. Conseguentemente, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto del 2 febbraio 2011 ha finalmente definito la tempistica per completare la regolarizzazione dei ciclomotori già immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Le scadenze sono state dilazionate per razionalizzare la gestione delle richieste da parte degli uffici competenti. Entro 60 giorni dal 2 aprile 2011 (data di pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale) dovranno essere muniti di targa e certificato di circolazione i ciclomotori il cui contrassegno ha come primo numero «0», «1» o «2», entro 120 giorni se il primo numero è «3», «4» o «5», entro 180 giorni se il primo numero è «6», «7» o «8» ed entro 240 giorni, comunque entro il 12 febbraio 2012, se la sequenza numerica del targhino inizia con «9» e la sequenza alfanumerica con «A». Dal 13 febbraio 2012 non si potrà più circolare con il vecchio contrassegno e con il certificato di idoneità tecnica; per i trasgressori scatterà la sanzione pecuniaria di 389 euro.
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