Chiusura impianto di smaltimento rifiuti pericolosi già sequestrato: illegittima l’’ordinanza del sindaco per carenza dei presupposti ex artt. 50 e 54 t.u.e.l.

La decisione del TAR Catanzaro

17 Febbraio 2016
Modifica zoom
100%

La vicenda
È oggetto di contestazione l’ordinanza con la quale il Sindaco disponeva la chiusura di un impianto di eliminazione rifiuti pericolosi, per il quale era già stata disposta la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale ed emesso dal GIP il provvedimento che disponeva, in via cautelare, il sequestro preventivo. La società che gestiva l’impianto propone ricorso avverso l’ordinanza, lamentando la violazione degli artt. 50 e 54 t.u.el.; ad avviso della ricorrente, non sussisterebbero i presupposti legittimanti l’ordinanza sindacale in quanto, nel caso di specie, non sussisterebbe un grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non ci si trova in una situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento giuridico ed infine non sussisterebbe un’urgenza tale da giustificare un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea.

La pronuncia del TAR
Il TAR Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 268 del 2016, accoglie il ricorso, non senza richiamare la giurisprudenza, ormai consolidata, relativa ai presupposti del potere di ordinanza ed alla motivazione delle ordinanze stesse. Evidenziano i giudici che nel provvedimento sindacale in esame non si accenna ad alcuna verifica o autonoma istruttoria – a cui il comune era invece tenuto – mentre si limita ad effettuare generiche ed astratte affermazioni di “ tutela dell’ambiente e della salute pubblica” richiamando esclusivamente il decreto di sequestro preventivo. L’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone invece necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione. Nel caso in esame – precisano ancora i giudici – non sussiste neppure l’urgenza causata dall’imminente pericolosità che impone l’adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea considerato che con l’arresto dell’attività conseguente alla disposta sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale e con il sequestro penale dell’impianto non era ipotizzabile alcun pregiudizio da fronteggiare.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento