Chiesa, la retta simbolica salva dall’Imu

Enti territoriali. Ieri in «Gazzetta» il Dl 174 che prevede i correttivi all’imposta sugli immobili e gli interventi contro le irregolarità amministrative

Il Sole 24 Ore
11 Ottobre 2012
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Salve dall’Imu le scuole paritarie, gli ospedali convenzionati e le strutture ricettive che ospitano persone per sistemazioni temporanee per bisogni speciali o soggetti svantaggiati. A patto però, in tutti i casi, che riscuotano “rette simboliche” o svolgano la loro attività «a titolo gratuito». Chiesa ed enti no profit, dunque, se non vorranno pagare l’Imu sulle attività non commerciali saranno costretti ad un autentico tour de force: entro il 31 dicembre 2012 dovranno adeguare il proprio statuto a questi requisiti e ai paletti fissati dall’Economia. E se non dovesse bastare dovranno rivedere lo svolgimento con finalità non lucrativa delle proprie attività istituzionali.
È quanto prevede il regolamento messo a punto dal ministero dell’Economia sulla cosiddetta “Imu della chiesa” che il Governo si appresta a varare per chiudere l’applicazione “erga omnes” del tributo immobiliare a partire dal prossimo 1° gennaio 2013.
A rafforzare la potestà regolamentare del decreto messo a punto a via XX settembre ci ha pensato il Dl n. 174 sugli enti locali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Con l’articolo 9, comma 6, l’Esecutivo ha inserito una disposizione di legge in grado di superare definitivamente i rilievi mossi la scorsa settimana dal Consiglio di Stato (si veda Il Sole 24 Ore del 6 ottobre scorso), prevedendo a chiare lettere che il regolamento che dovrà far pagare l’Imu alla Chiesa e agli enti enti enti non commerciali per gli immobili a utilizzo misto deve individuare anche «i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività» svolte «in modalità non commerciali».
I requisiti cui dovranno essere adeguati gli statuti entro la fine dell’anno sono quelli indicati dall’articolo 3 e in particolare prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, utili e avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell’ente. E tutto ciò a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. O ancora la distribuzione non sia effettuata a enti che per statuto o legge fanno parte della stessa struttura e svolgono la stessa attività.
Gli altri due requisiti da rispettare indicati dall’Economia sono l’obbligo del reinvestimento di eventuali utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali allo scopo istituzionale della solidarietà sociale, nonché l’obbligo di devolvere in caso di scioglimento il patrimonio dell’ente non commerciale ad altro ente no profit che svolga una attività analoga.
A questi principi di carattere generale l’Economia ne individua alcuni “tarati” sulla natura degli enti non commerciali. Si parte dallo svolgimento delle attività assitenziali e attività sanitarie che si ritengono non commerciali se sono accreditate o contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, con le Regioni e gli enti locali e sono svolte in «maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico». Non solo. Tali attività devono essere svolte a titolo gratuito o dietro il pagamento di rete «di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate svolte nello stesso ambito territoriale».
Per scuole e convitti l’attività viene considerata non commerciale se è paritaria rispetto a quella statale e se non prevede discriminazioni nell’accettare gli alunni. Per le strutture ricettive, invece, il regolamento prevede che non si tratta di attività commerciale se l’accesso è limitato ai soggetti dell’attività istituzionale o alla «ricettività sociale» (soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, economiche, politiche ecc.). Nel caso delle attività culturali, ricreative e sportive sono svolte a titolo gratuito e con il versamento di un compenso simbolico.

Nuove regole

01|GLI IMMOBILI ESCLUSI
Non saranno soggetti all’Imu le scuole paritarie, ospedali convenzionati, strutture ricettive che ospitano persone in difficoltà, solo se riscuotono rate considerate “simboliche”. Chiesa ed enti no profit, dunque, se non vorranno pagare l’Imu sulle attività non commerciali, dovranno adeguare il proprio statuto entro fine anno a questi requisiti

02|GLI OBBLIGHI
Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi di capitale per l’intera vita dell’ente. Previsti poi due obblighi generali (altri sono specifici per settore di attività). Il primo riguarda il reinvestimento di eventuali utili allo sviluppo dell’attività istituzionale dell’ente; il secondo impone, in caso di scioglimento, di devolvere io patrimonio ad altro ente simile

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