Il trasgressore pizzicato con troppo alcol o droga nel sangue può evitare di macchiarsi la fedina penale e soprattutto di sottoporsi alla confisca del proprio veicolo. Purché sia disponibile a svolgere attività gratuita a favore dei comuni e degli altri enti abilitati, si tratti della prima volta e l’autista non sia rimasto coinvolto in un sinistro. Ma per attivare questa opzione serve anche che gli enti ammessi all’impiego dei lavoratori socialmente utili abbiano preventivamente sottoscritto una specifica convenzione con il tribunale. Lo prevedono i nuovi articoli 186 e 187 del codice stradale aggiornati con la riforma estiva della patente a punti, la legge 120/2010. La questione del lavori di pubblica utilità torna attuale dopo l’innesto di questa possibilità all’interno del codice della strada e la rinnovata competenza del tribunale. La possibilità offerta dal nuovo comma 9-bis dell’art. 186 e 8-bis dell’art. 187 cds in effetti è particolarmente vantaggiosa per i trasgressori che rischiano la definitiva sottrazione del veicolo e che seppure molto alterati da alcol e droga non hanno provocato un sinistro stradale ma sono stati semplicemente fermati per un normale controllo di polizia stradale. In questo caso infatti il giudice penale, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del dlgs 274/2000, consistente nella «prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze». Circa la durata della prestazione lavorativa l’art. 186 innova parzialmente la disciplina dell’art. 54 del dlgs 274/2000. Fermo restando che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore di attività, la prestazione avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. In pratica a due mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda corrisponderanno a 64 giorni di lavori socialmente utili, ovvero 128 ore di prestazione gratuita. Ma i vantaggi sono tutti da scoprire soprattutto all’esito positivo dell’incarico. Specificano infatti gli artt. 186 e 187 cds che «in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato». In pratica il comportamento positivo del trasgressore determina l’estinzione del reato e la revoca della sottrazione definitiva del mezzo. Un premio importante, specialmente per i veicoli di maggior valore che però può essere ammesso solo una volta nella vita. Circa le attività esperibili nel campo della sicurezza ed educazione stradale una delle censure più importanti riguarda la difficoltà di gestione di questi lavoratori in ambiti complessi. Per evitare effetti boomerang con maggior impegno per gli enti locali e le associazioni coinvolte, si possono organizzare attività sociali semplici, come l’ausilio agli utenti deboli sulle strade o la promozione delle regole di pacifica convivenza uomo-animale nei centri abitati. L’importante è che il soggetto sia facilmente in grado di prestare la sua collaborazione, a prescindere dall’abilità specifica dell’interessato, e siano limitati al massimo i rischi per utenti e prestatore d’opera. Il modello Così la delibera di giunta e la convenzione tipo Premesso che a norma dell’art. 54 del dlgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità Dato atto che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui agli artt. 186 e 187 Cds, con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale; Dato atto che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; Ritenuto che il ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il ministero della giustizia, nella persona del presidente del tribunale di Vicenza, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; Dato atto che i costi a carico del comune di _ si limitano al pagamento dell’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi; delibera 1) di approvare la convenzione/accordo di durata biennale con il tribunale di__.. per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del dm 26 marzo 2001, nel testo composto di n. 8 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2) di prendere atto altresì che in base a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione i costi a carico del comune sono limitati all’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi e di incaricare il settore ragioneria/personale degli adempimenti correlati; 3) di individuare nella persona del comandante della polizia locale, con facoltà di delega ad appartenenti al Corpo, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e impartire loro le relative istruzioni; 4) di autorizzare il comandante della polizia locale alla sottoscrizione della convenzione; 5) La presente deliberazione, considerata l’urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del Tuel. La traccia della convenzione Premesso che – ai sensi delle norme vigenti è possibile lo svolgimento di lavori socialmente utili, da parte di imputati e condannati, per i reati di competenza del giudice di pace nonché per il reato p. e p. dagli artt. 186 e 187 Cds, quale sostituzione delle pene detentive e pecuniarie irrogate, per le finalità previste dalle norme; – ai sensi dell’art. 2 del dm 26 marzo 2001, è prevista la stipulazione di apposite convenzioni tra enti pubblici e il ministero della giustizia (ovvero, per delega, il tribunale del luogo nel cui circondario si trova l’ente stesso); – è interesse del comune di … procedere alla stipula di apposita convenzione, al fine di permettere lo svolgimento presso le proprie strutture dei suddetti lavori, al fine del miglioramento della qualità dei propri servizi e della corretta esplicazione del rapporto tra esso ente e il lavoratore socialmente utile; le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 – L’ente pubblico (comune di….) consente che n…. condannati ai lavori socialmente utili prestino in proprio favore l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 54 dlgs n. 274/00, degli artt. 186 e 187 Cds e del decreto ministeriale richiamato, che consisterà nelle seguenti attività, salve altre da concordare. Il condannato si dovrà impegnare al rispetto delle cose e dei beni con i quali verrà in contatto, così come delle attrezzature dell’ente. In ragione dell’organizzazione degli uffici comunali e degli orari di lavoro dell’ente, lo svolgimento dei lavori socialmente utili potrà avvenire nelle seguenti giornate e nelle seguenti fasce orarie:… Art. 2 – È tassativamente previsto che lo svolgimento delle attività non retribuita in favore della collettività, oggetto della presente convenzione, avverrà secondo le prescrizioni e indicazioni contenute nella sentenza di condanna, alla quale fare riferimento sia per quanto attiene alla durata che per quanto riguarda le concrete modalità di espletamento. Art. 3 – L’ente pubblico individua i seguenti soggetti, responsabili della supervisione, coordinamento e svolgimento dell’attività socialmente utile da parte del condannato (nonché della sottoposizione al condannato di apposite ed idonee istruzioni riguardo le attività da svolgere in concreto), e incaricati, in ogni singolo caso, di redigere, al termine dello svolgimento dell’attività stessa, apposita e idonea relazione che attesti l’avvenuto positivo (o negativo) completamento dell’attività prescritta a parte del giudice. L’ente si impegna inoltre a comunicare al tribunale eventuali variazioni di tali nominativi, così come di eventuali mansioni o incarichi. Art. 4 – Nel corso dello svolgimento dei lavori socialmente utili in oggetto, il comune di…. si impegna ad assicurare il rispetto rigoroso di tutte le norme che disciplinano l’attività lavorativa presso di sé, ivi incluse le norme in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il comune di…. si impegna a predisporre idonee misure volte a salvaguardare la tutela fisica e l’integrità morale del condannato, e a garantire che in nessun caso lo svolgimento dei lavori socialmente utili determini la compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’ente si impegna, infine, alla garanzia dell’eventuale proseguimento, da parte del condannato, degli eventuali percorsi terapeutici o medici che egli stia seguendo. Art. 5 – L’ente pubblico (comune di….) non potrà in alcun modo corrispondere alcuna remunerazione in favore del condannato, in ragione della completa gratuità dell’opera da questi svolta, come stabilito per legge. L’ente pubblico garantisce la copertura assicurativa del condannato in relazione ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché per la sua responsabilità civile verso i terzi. I soggetti, incaricati dal comune ai sensi del superiore art. 3, sono esenti da responsabilità per i danni che dovessero essere cagionati dal condannato stesso in violazione delle prescrizioni e istruzioni che il soggetto dimostri di avergli correttamente impartito. Art. 6 – Qualsiasi violazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione o dalle norme vigenti potrà comportare la risoluzione della convenzione. Art. 7 – La presente convenzione ha durata di anni… e verrà automaticamente prorogata di analogo periodo in assenza di disdetta.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento