Certificati online, sanzioni light

I contenuti della circolare firmata dal ministro Brunetta sulla trasmissione telematica

Italia Oggi
25 Febbraio 2011
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Se non c’è colpa il medico non può essere sanzionato per la mancata trasmissione telematica dei certificati. E non c’è colpa, per esempio, in caso di malfunzionamento del sistema generale, cosa verificabile dall’esame del cruscotto del Sac (sistema di accoglienza centrale che gestisce l’invio di tutti i certificati medici), che registra ogni anomalia di funzionamento. Gradualità e proporzionalità inoltre nell’applicazione delle sanzioni sulla base dei criteri della contrattazione collettiva. Che vuol dire per esempio che non c’è reiterazione se dalla precedente infrazione è trascorso un biennio (così prevede il Ccnl 6 maggio 2010 dirigenza medica e veterinaria). Infine, per strutture o servizi privi dei necessari requisiti tecnici, le regioni possono disapplicare temporaneamente i procedimenti disciplinari. È quanto precisa, tra l’altro, la circolare n. 1/2011 firmata mercoledì dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta. Certificati online. La circolare affronta il problema della sanzionabilità dei medici che non osservano il nuovo obbligo della trasmissione online dei certificati di malattia dei lavoratori. Obbligo che, spiega la nota, dal 24 novembre 2010 è uniformemente applicabile al settore del lavoro pubblico e privato anche negli aspetti sanzionatori, a seguito dell’entrata in vigore del collegato lavoro (legge n. 183/2010). Quando c’è responsabilità. In primo luogo la circolare ribadisce ciò che il ministro Brunetta aveva informalmente comunicato all’indomani dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio (si veda ItaliaOggi del 2 febbraio). E cioè che affinché si configuri un’ipotesi di illecito disciplinare (questa la sanzione prevista a carico dei medici che non rispettano l’obbligo della trasmissione per via telematica) devono ricorrere sia l’elemento oggettivo (l’inosservanza dell’obbligo della trasmissione telematica) sia l’elemento soggettivo (dolo o colpa). Quest’ultimo, spiega la circolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, di guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che vanno considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare. In altre parole, per contestare al medico l’infrazione è necessario che siano preliminarmente acquisiti dall’amministrazione elementi comprovanti anomalie di funzionamento, verifica possibile anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio del Sac. Gradualità e proporzionalità. In secondo luogo la circolare spiega che l’applicazione delle sanzioni deve avvenire in base a criteri di gradualità e proporzionalità previsti dagli accordi e contratti collettivi di riferimento. Questo vale anche nell’ipotesi di reiterazione della condotta illecita, per la quale è prevista la sanzione massima del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza della convenzione per il medico in convenzione. La reiterazione, precisa la circolare, è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato (per la mancata trasmissione telematica del certificato). Questa, però, va letta alla luce dei Ccnl, i quali generalmente prevedono differenti criteri di valutazione. Per esempio, il Ccnl 6 maggio 2010 fissa un arco temporale di due anni ai fini della computabilità di più illeciti (cioè per la reiterazione); l’accordo 20 gennaio 2005 relativo ai medici specialisti ambulatoriali prevede termini ancorati alla gravità dell’infrazione. Infine, per agevolare l’applicazione della nuova procedura, la circolare riconosce alle Regioni la facoltà d’individuare strutture o servizi per i quali ritenere non sussistenti, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all’avvio dei procedimenti disciplinari. Altri chiarimenti. La circolare ministeriale, ancora, spiega che per quanto riguarda la trasmissione del certificato dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere sono tenute ad individuare le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l’applicabilità, in maniera tale che il certificato possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. E che, invece, i documenti elaborati dagli ospedali all’atto del ricovero e della dimissione possono continuare ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, sino all’attuazione di idonee soluzioni che, al momento, sono allo studio di un tavolo congiunto delle Regioni.

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