Certificati antimafia validi un anno; abrogato l’istituto delle informazioni suppletive atipiche; aggiornate le situazioni da cui si desumono i tentativi di infiltrazione mafiosa, istituita la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; previsto l’obbligo di recesso dal contratto in caso di verifica antimafia interdittiva; contraenti generali tenuti all’acquisizione della documentazione antimafia. Sono questi alcuni dei punti principali del libro terzo del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che è stato esaminato dal pre-consiglio dei ministri, unitamente al resto del corposo testo, peraltro ancora soggetto ad aggiustamenti tecnici, prima dell’esame preliminare da parte del consiglio dei ministri (che risulta spostato alla prossima settimana, si veda ItaliaOggi di ieri). L’articolato, che ha come base giuridica la delega conferita al governo dalla legge 136/2010, nella sua finalità di calibrare maggiormente gli accertamenti antimafia, prevede l’aggiornamento delle situazioni in presenza delle quali si desume un tentativo di infiltrazione mafiosa (vengono confermate quelle vigenti e si aggiungono altre fattispecie dettate dall’esperienza maturata nella lotta antimafia degli ultimi anni). Si tratta di norme che già erano state introdotte nell’ordinamento con il dpr 2 agosto 2010, n. 150, contenente il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia da parte dei prefetti a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici; il provvedimento aveva già previsto che tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella realizzazione dell’opera siano sottoposti al regime delle informazioni, indipendentemente dal valore del contratto. Per quel che attiene sempre alle informazioni antimafia (obbligatorie sopra i 150.000 euro e rilasciate dal prefetto che, quindi, mantiene la competenza) la novità è rappresentata dal fatto che esse vanno chieste al prefetto in anticipo rispetto a quanto oggi previsto, cioè al momento dell’aggiudicazione del contratto (nei trenta giorni successivi alla stipula nel caso di subcontratto). Le norme del Codice abrogano poi le cosiddette informazioni supplementari atipiche (ex articolo 1-septies del decreto legge 629/82, legge 726/82, la cui efficacia interdittiva era rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione destinataria del-l’informativa), attribuendo alla responsabilità del prefetto valutare gli elementi che possano supportare il rilascio dell’informazione interdittiva, con una più attenta valutazione dei dati e degli elementi concreti. Viene confermata l’efficacia interdittiva dell’informazione rilasciata dal prefetto che, quindi vieta alle stazioni appaltanti di stipulare contratti e subcontratti. Di particolare rilievo è invece la novità introdotta all’articolo 13 ove si prevede che se l’accertamento delle circostanze che giustificano il rilascio dell’informazione dovesse intervenire dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante avrà l’obbligo (e non più la facoltà) di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento delle lavorazioni svolte e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente. Per quel che concerne la certificazione antimafia, confermata la validità semestrale, con estensione a un anno se non sono intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa; prevista l’utilizzazione anche in copia autentica. La documentazione antimafia andrà chiesta anche alle imprese con sede all’estero e ai direttori tecnici e ai rappresentanti legali delle associazioni. Per quel che riguarda i soggetti tenuti all’acquisizione della documentazione antimafia (che si compone della comunicazione antimafia e dell’informazione antimafia), obbligatoria prima di stipulare approvare o autorizzare contratti e subcontratti di lavori, forniture e servizi, oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, vengono inseriti sia i contraenti generali di cui all’articolo 176 del Codice dei contratti pubblici, che possono a loro volta affidare contratti, sia la stazione unica appaltante. Si conferma che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore a 150.000 euro, così come prevede il dpr 252 del 1998. Infine l’articolato prevede l’istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, presso il ministero dell’interno, consultabile dalle stazioni appaltanti, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, che semplificherà l’attuale sistema delle procedure di rilascio della documentazione, con l’effetto di un monitoraggio costante delle imprese.
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