Come è noto, l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della l. 124/2015, sancisce il divieto, per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di attribuire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza. Alle richiamate amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni sopra indicate e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 125/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sopra indicate sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
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