L’agente della riscossione, attraverso la cartella di pagamento, invita i contribuenti al pagamento dei crediti vantati dagli enti creditori (agenzia delle Entrate), con l’avvertimento che nel caso di mancato pagamento nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella sarà avviata l’esecuzione forzata per il recupero del credito. Le cartelle di pagamento contengono, oltre a tutte le altre informazioni, anche la descrizione delle somme dovute, le istruzioni sul pagamento, su come e a chi richiedere la rateazione del debito. I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per quali, quindi, è impossibile pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella, possono rivolgersi all’agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito. La domanda. Per ottenere ciò, andrà presentata una domanda in carta libera, allegando idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà del contribuente (per esempio, mancanza temporanea di liquidità finanziaria, scadenza contemporanea di pagamenti anche relativi a tributi o contributi, crisi economiche settoriali o locali, eccetera). Per le rateazioni inferiori a 5mila euro è sufficiente un’autocertificazione. La rateazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) e l’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per le rateazioni di somme superiori a 50mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria). Sul sito di Equitalia è presente un simulatore di calcolo attraverso il quale è possibile conoscere, a seconda dell’entità del debito, il numero di rate che l’agente della riscossione potrà concedere e il loro importo. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione). Le formalità. Il contribuente deve presentare una specifica istanza, effettuare una serie di calcoli volti a dimostrare la difficoltà economica in cui egli versa e allegare una serie di documenti differenti a seconda se l’istante sia una persona fisica o una società (si veda il grafico sopra). In concreto la valutazione della capacità di assolvere ai propri debiti da parte delle società viene misurata mediante il calcolo di due indici: liquidità e Alfa. L’indice di liquidità è la somma della liquidità immediata e della liquidità differita, rapportata alle passività correnti. L’indice Alfa, invece, calcola il rapporto tra il debito complessivo e il valore della produzione moltiplicato per 100. Quando si può rateizzare. La situazione di temporanea difficoltà sussiste, infatti, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di Equitalia, se l’impresa presenta un indice di liquidità inferiore a 1 e un indice Alfa superiore a 3 e, in concreto: se il valore alfa è compreso tra 3 e 3,5: massimo 12 rate; se il valore alfa è compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate; se il valore alfa è compreso tra 4,1 e 6: massimo 36 rate; se il valore alfa è compreso tra 6,1 e 8: massimo 48 rate; se il valore alfa è compreso tra 8,1 e 10: massimo 60 rate; se il valore alfa supera 10: massimo 72 rate. Che succede se non si paga. In base all’articolo 19, comma 3 del Dpr 602/73 il debitore decade dal beneficio della dilazione, alternativamente, quando abbia omesso il versamento della prima rata del piano di ammortamento, o quando abbia omesso il pagamento di due rate successive alla prima. Fanno eccezione a tale regola, per espressa previsione normativa, le dilazioni concesse fino al 27 febbraio 2011, per le quali i contribuenti, dimostrando l’aggravamento della propria situazione economica e finanziaria, abbiano chiesto un’ulteriore dilazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA I principali documenti da produrre per ottenere la rateazione
01 |ISEE Certificazione Isee relativa al proprio nucleo familiare rilasciata da comune, Caf convenzionato con l’Inps, amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, Inps.
02 | CASI PARTICOLARI Documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall’Isee. A titolo esemplificativo: cessazione del rapporto di lavoro (per lavoratori dipendenti); 8 insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all’Isee: Prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa; visura camerale aggiornata relativa alla società; copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese;
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