Calderoli semplifica, mica tanto

La norma sulla chiarezza dei testi normativi continua a essere disattesa dal governo

Italia Oggi
15 Luglio 2010
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Nel mega emendamento depositato ieri al Senato, contenente la riscrittura della manovrona estiva, si legge, a proposito dell’art. 4 del decreto-legge, la seguente aggiunta: «4-septies. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato tramite ordini di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all’infuori dei casi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole». Segnaliamo il comma all’attenzione del ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, non senza ricordare che è in vigore la seguente norma (art. 13-bis, «Chiarezza dei testi normativi», legge n. 400 del 1988): «1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. 2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito». Il ministro Calderoli potrà valutare se il comma all’inizio riportato rispetti le disposizioni sulla chiarezza dei documenti normativi. Più in generale, potrà esaminare l’ampio testo del decreto-legge e delle modifiche che vengono oggi votate a palazzo Madama, per vedere quanto l’insieme sia chiaro, leggibile, comprensibile.

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