I cittadini dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, potranno partecipare alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale, previste per la tornata elettorale del 15 e 16 maggio. Gli stessi, qualora non l’abbiano fatto, devono presentare istanza di iscrizione nell’apposita lista elettorale entro il prossimo 5 aprile. Oltre tale termine, i sindaci potranno rilasciare l’attestazione di ammissione al voto, solo dopo la verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. È quanto ricorda la circolare n.8/2011 della Prefettura-Utg di Reggio Calabria, con la quale si fa luce sulla normativa in merito alla possibilità di partecipazione al voto da parte dei cittadini dell’Unione europea, residenti in Italia, per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. La nota diramata nei giorni scorsi, infatti, rileva come la normativa che disciplina la materia (decreto legislativo n.197/1996) prevede che gli elettori di un Paese Ue, residenti in Italia, che intendono partecipare alle elezioni comunali, dovranno presentare presso il comune di residenza, ove non l’abbiano già fatto (anche in altro comune italiano), un’apposita domanda di iscrizione nella cosiddetta “lista elettorale aggiunta”. Il tutto entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (previsto per il 31 marzo 2011), vale a dire, entro il 5 aprile 2011. La nota ricorda che nella domanda di iscrizione alla lista elettorale aggiunta presentata da cittadini UE, devono essere dichiarati datti essenziali quali, la cittadinanza, l’attuale residenza, nonché la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune. Al riguardo, la nota del Prefetto Varretta, ricorda che l’iscrizione dell’elettore di altro Stato Ue nella lista elettorale aggiunta, “non può prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione anagrafica”. Infatti, a tali fini, non è sufficiente la semplice richiesta di iscrizione anagrafica. Il documento, infine, ricorda che il Viminale ha comunque fatto presente che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il termine fissato al 5 aprile, il sindaco, accertandosi della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione anagrafica, potrà rilasciare al soggetto istante, la prevista attestazione di ammissione al voto, così da “consentire la più ampia partecipazione alle elezioni e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell’Unione Europea”.
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